Cassazione Penale, Sentenza n. 42173/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di prevenzione che ha confermato la confisca del 50% delle quote della Cosmo Immobiliare s.r.l. intestate a Miraglia e dei relativi beni aziendali, disposta dal Tribunale con decreto del 20/01/2021. Il ricorrente ha svolto cinque motivi: 1) violazione/erronea applicazione della legge penale per presunta contraddizione tra l'assoluzione penale (per difetto dell'elemento soggettivo) e il mantenimento della confisca in sede di prevenzione; 2) violazione degli artt. 10 e 27 d.lgs. n.159/2011 e motivazione apparente circa la qualificazione di "prestanome" attribuita a Miraglia, nonostante l'emersione di capitali leciti e tracciati e l'assoluzione nel merito penale; 3) vizio di motivazione sulla qualificazione della Cosmo Immobiliare come "impresa mafiosa", nonostante la prova dell'origine lecita dei conferimenti e analogie con società ritenute non mafiose; 4) omessa motivazione circa la possibilità di distinguere e separare le quote lecite dalle risorse inquinate dall'attività mafiosa; 5) mancata valutazione di dichiarazioni e prove difensive (collaboratori, testimoni, atti dibattimentali) che comprovano estraneità, gestione effettiva da parte di Miraglia e inconsapevolezza rispetto ai flussi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la conferma della confisca del 50% delle quote della Cosmo Immobiliare s.r.l. sulla base del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione; l'assoluzione penale intervenuta per difetto dell'elemento soggettivo non determina automaticamente la revoca della misura di prevenzione, salvo che il processo penale accerti l'assoluta estraneità del proposto. La Corte ha ritenuto che risultino elementi precisi e plausibili di commistione tra capitale lecito di Miraglia e risorse riconducibili al clan Mallardo, nonché dell'effettiva disponibilità dell'impresa da parte del sodalizio criminale; ha quindi respinto i motivi che sollevavano vizi di motivazione o mancata valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
art. 10, commi 2 e 3; art. 27, comma 2; art. 7 richiamato in tema di motivazione del decreto
La Cassazione ricorda che il ricorso per cassazione contro i provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; è consentito il sindacato della motivazione solo se questa è inesistente o meramente apparente (violazione dell'obbligo di motivazione dell'art. 7). Inoltre si sottolinea l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Ripete il principio che limita il sindacato in Cassazione alla violazione di legge; citata per confermare l'orientamento sull'ammissibilità del ricorso
legge 31 maggio 1975, n. 575
Prevede la revoca della confisca disposta in sede preventiva soltanto se il processo penale accerta l'assoluta estraneità del proposto; la Corte l'ha richiamata per spiegare perché l'assoluzione penale per difetto di dolo non comporta automaticamente la revoca
Articoli richiamati in relazione alle imputazioni penali (concorso e associazione di tipo mafioso) che sono state oggetto dei precedenti giudizi di merito; la Cassazione distingue tra esiti penali e finalità preventive
art. 12-quinquies (come menzionato nel ricorso)
Riferimento normativo collegato a fatti e contestazioni penali emersi nel processo di merito; la Corte evidenzia che l'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo non elimina la possibilità di misure preventive
art. 606, comma 1, lett. c) ed e); art. 616
Limita l'oggetto del sindacato in Cassazione (violazione di legge e motivazione inesistente o apparente) e disciplina la condanna alle spese e le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato
Massime di principio
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: un'assoluzione penale, specie se per difetto del dolo, non determina automaticamente la revoca delle misure preventive salvo che nel processo penale emerga l'assoluta estraneità del proposto
- In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a questioni di diritto e a casi in cui la motivazione sia inesistente o meramente apparente; non è consentito un nuovo esame del merito o della valutazione probatoria ordinaria
- Per contrastare una confisca preventiva è cruciale dimostrare la separabilità e la tracciabilità delle risorse lecite rispetto a quelle inquinate: quindi documentazione bancaria, provenienza dei capitali e prove di autonomia gestionale sono elementi decisivi
- La qualifica di "prestanome" richiede elementi che attestino consapevolezza e funzionalità rispetto all'attività illecita; tuttavia la Corte può inferire il ruolo di testa di legno anche da elementi concreti di commistione finanziaria e da schemi di operazioni che occultano capitali illeciti
- Quando l'impresa risulta integralmente influenzata o posta nella disponibilità effettiva di un sodalizio criminale, diventa probabile la confisca anche di quote formalmente intestate a terzi; la difesa deve quindi puntare a dimostrare controllo reale, indipendenza gestionale e origine lecita dei conferimenti
- Nella strategia difensiva contro misure di prevenzione è fondamentale impugnare l'adeguatezza della motivazione e produrre elementi concreti e tracciabili che rendano evidente l'assenza di commistione o di controllo da parte del clan, al fine di configurare una motivazione inesistente o meramente apparente impugnabile in Cassazione
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