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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32408/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del G.I.P. di Ravenna che disponeva la custodia in carcere per reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Dghoughi deduce vizio di motivazione sulle esigenze cautelari: sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto che il principio attivo della sostanza sequestrata non era ancora accertato, che la quantità non era definitivamente determinata, che intendeva chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e proponeva gli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello, estraneo ad attività criminali, per favorire il reinserimento sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama e applica i criteri giurisprudenziali relativi al pericolo di reiterazione (concretezza e attualità) e condivide la valutazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il rischio di reiterazione sulla base di elementi concreti: a) sequestro di circa 200 g di hashish addosso alla persona, indicativo di imminente cessione; b) rinvenimento di circa 15 kg di hashish nel garage dell'abitazione; c) precedente penale per reati di stupefacenti del 2016; d) presumibile stabile inserimento nel traffico di stupefacenti e possibile ripresa di contatti con organizzazioni criminose se concessi gli arresti domiciliari; e) stato di disoccupazione; f) procedimenti pendenti per lesioni o rissa. La Corte riteniene che gli argomenti difensivi (mancato accertamento del principio attivo, eventuale rito alternativo, esecuzione della misura presso il fratello) non contrastano efficacemente la motivazione del riesame. Condanna il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: non bastano elementi meramente congetturali, ma occorrono elementi realistici e attuali che rendano probabile la commissione di reati analoghi; la valutazione tiene conto della personalità dell'imputato e delle sue condizioni di vita.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale strumento processuale per il reclamo al giudice del riesame avverso l'ordinanza del gip; qui il ricorso per cassazione verte sull'ordinanza del Tribunale del riesame emessa in base a tale rimedio.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali sui reati di traffico di stupefacenti, che costituiscono il titolo di accusa e giustificano la valutazione della gravità del fatto e delle esigenze cautelari, specie in presenza di rilevanti quantitativi di droga.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La mera dichiarazione dell'intenzione di chiedere l'applicazione della pena mediante patteggiamento non è sufficiente di per sé a far venir meno le esigenze cautelari; la Corte esclude rilievo automatico a tale prospettazione se non concretamente realizzata e valutata.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria e all'eventuale applicazione delle sanzioni economiche (Cassa delle ammende) disposte dalla Corte.

Massime di principio

  • Per disporre o mantenere una misura cautelare per pericolo di reiterazione è necessario che il rischio sia sia concreto sia attuale: devono emergere elementi reali, non solo ipotesi astratte.
  • Quantitativi rilevanti di sostanza e il rinvenimento di ingenti stock (es. kg) presso il domicilio costituiscono indizi forti della destinazione a traffico e aggravano la valutazione sulle esigenze cautelari.
  • Precedenti penali o fatti compatibili con un inserimento stabile nel mercato dello stupefacente pesano nella prognosi di pericolo di reiterazione e possono giustificare il carcere anche se il difensore prospetta misure alternative.
  • La disponibilità a chiedere il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non è automaticamente idonea a far venire meno la misura cautelare: occorre che la scelta sia effettiva e valutata nel contesto probatorio.
  • La proposta di esecuzione della misura presso terzi (es. abitazione di un familiare) richiede valutazione concreta delle condizioni di quel contesto; l'estraneità dichiarata del terzo non è necessariamente sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.
  • La mera produzione di argomentazioni generiche in sede di impugnazione non invalida una motivazione articolata del giudice se non contrappone elementi specifici che ne confutino le valutazioni fattuali.

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