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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10243/2021 del 19/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (madre)

La controversia

La madre, con ricorso del 6 dicembre 2018 al Tribunale per i minorenni di Firenze, chiedeva l’attribuzione esclusiva dell’esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia, la sospensione del padre da tale esercizio e l’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 c.c. Il padre eccepiva il difetto di giurisdizione italiana, sostenendo che la giurisdizione spettasse ai giudici californiani, già aditi dalla madre nell’aprile 2011 per le questioni di responsabilità genitoriale, affidamento e visita. Il Tribunale dichiarava di non poter provvedere per difetto di giurisdizione, in ragione della pendenza del procedimento in California. La Corte d’appello di Firenze, accogliendo il reclamo della madre con decreto del 30 luglio 2020, dichiarava invece la giurisdizione italiana e rimetteva le parti al primo giudice. Il padre proponeva ricorso formalmente qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione, articolato in due motivi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, deducendo che il procedimento californiano non si era concluso e che i provvedimenti emessi nel 2018 erano temporanei e non satisfattivi; richiamava inoltre una sua richiesta, presentata nell’agosto 2018, di un ulteriore ordine temporaneo. Con il secondo denunciava la violazione della Convenzione dell’Aja del 1996, sostenendo che mancassero i presupposti per la giurisdizione italiana, anche ai fini dell’adozione di misure urgenti ai sensi dell’art. 11. La madre eccepiva l’inammissibilità del regolamento. La Cassazione ha rilevato che il regolamento preventivo non era proponibile contro una decisione della Corte d’appello, ma ha convertito l’istanza in ricorso straordinario per cassazione. Ha inoltre precisato che la litispendenza internazionale è questione di rito distinta dalla giurisdizione. Nel merito, ha considerato decisiva la residenza abituale della minore al momento della domanda: da oltre un anno la minore viveva stabilmente in Italia con la madre e frequentava la scuola, avendo qui consolidato i propri legami affettivi e relazionali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto inammissibile il regolamento preventivo, perché proposto contro un decreto della Corte d’appello, ma ha convertito l’istanza in ricorso straordinario per cassazione, ammissibile in ragione della natura decisoria e definitiva dei provvedimenti minorili “de potestate” cui era strumentale il decreto impugnato. Ha corretto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui aveva utilizzato argomenti sulla litispendenza a sostegno della giurisdizione, precisando che la litispendenza è questione di rito e non incide sulla potestas iudicandi. Il primo motivo è stato rigettato: per determinare la giurisdizione sui provvedimenti “de potestate” rileva, in via generale, la residenza abituale del minore al momento della domanda, intesa come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale; la minore risiedeva stabilmente in Italia da oltre un anno, viveva con la madre, frequentava la scuola e aveva consolidato in Italia la propria rete di relazioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché muoveva dall’erroneo presupposto che la domanda mirasse a ottenere misure cautelari ai sensi dell’art. 11 della Convenzione dell’Aja del 1996, mentre era diretta all’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.; la questione della sottrazione internazionale di minori non era stata dedotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    il rinvio recettizio operato dall’art. 41 c.p.c. all’art. 37 cit. codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche alla stessa L. n. 218 del 1995, art. 11 che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano

    Il rinvio dell’art. 41 c.p.c. comprende la disciplina dell’art. 11 della legge n. 218 del 1995 sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione italiana. Il regolamento preventivo può quindi riguardare la sussistenza della giurisdizione italiana.

  • art. 37 c.p.c.

    il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile relativamente alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l’art. 37 c.p.c. – così come modificato dalla L. n. 218 del 1995, art. 73 – menzioni il difetto di giurisdizione del giudice nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali

    La formulazione dell’art. 37 c.p.c., modificata dalla legge n. 218 del 1995, non esclude l’ammissibilità del regolamento preventivo sulla giurisdizione italiana, considerato il rinvio dell’art. 41 c.p.c. alla disciplina della giurisdizione internazionale.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    In tal senso la motivazione in diritto del decreto impugnato deve essere corretta, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non avendo tale errore prodotto effetti sul dispositivo che è corretto in diritto.

    La Corte può correggere la motivazione in diritto del provvedimento impugnato quando l’errore non ha inciso sul dispositivo, che risulta corretto.

  • art. 5 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996

    in tema di giurisdizione sui provvedimenti “de potestate”, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale.

    Per individuare la giurisdizione in materia di provvedimenti “de potestate” si considera la residenza abituale del minore al momento della domanda, nozione fattuale riferita al luogo in cui si svolge concretamente e continuativamente la sua vita personale.

  • artt. 330 e 333 c.c.

    La domanda proposta dalla signora G., che è finalizzata ad ottenere i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. e non l’emissione in via cautelare delle misure di protezione di cui all’art. 11 della citata Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996

    La domanda diretta a ottenere i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non coincide con una richiesta cautelare di misure di protezione ai sensi dell’art. 11 della Convenzione dell’Aja del 1996.

Massime di principio

  • In materia di provvedimenti “de potestate”, la giurisdizione si determina in via generale in base alla residenza abituale del minore al momento della domanda, intesa come luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale e del centro dei suoi legami affettivi e relazionali.
  • La litispendenza internazionale è una questione di rito, attinente all’identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato per primo; è distinta dalla giurisdizione e non elimina la potestas iudicandi del giudice adito, che può decidere sulla stessa litispendenza.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo una decisione del giudice presso il quale è radicato il processo, inclusa una decisione resa in sede di reclamo; quando l’istanza sia diretta contro un provvedimento ricorribile e ne ricorrano i presupposti, può essere convertita in ricorso straordinario per cassazione.
  • La qualificazione della domanda dipende dal suo contenuto: una richiesta di provvedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. non può essere trattata come domanda di misure urgenti ai sensi dell’art. 11 della Convenzione dell’Aja del 1996.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiFamigliaInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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