Cassazione Civile, Sentenza n. 10428/2021 del 20/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione all'esecuzione promossa da Pratesi avverso atto di pignoramento eseguito da Arcelormittal, con la doglianza di nullità della notifica del precetto; quest'ultimo atto è presupposto per consentire all'intimato di adempiere spontaneamente ed evitare l'esecuzione forzata
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale di Pratesi, ritenendo che la proposizione dell'opposizione non sana la nullità della notifica del precetto se la conoscenza dell'atto non è avvenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Arcelormittal, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ha accolto l'opposizione, dichiarato l'inefficacia dell'atto di pignoramento e condannato Arcelormittal al pagamento delle spese processuali: giudizio di merito liquidato in euro 8.639,00 e giudizio di legittimità in euro 7.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi (il provvedimento prevede altresì il rimborso delle spese generali ma il testo fornito è truncato sulla misura esatta)
Norme richiamate
artt. 543 e ss. cod. proc. civ.
Disciplina delle forme e delle operazioni di esecuzione forzata; in particolare il pignoramento come atto esecutivo che segue il precetto
art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
La proposizione dell'opposizione può sanare la nullità della notificazione del precetto solo se dimostra la conoscenza intervenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento; il principio è stato confermato dalla Corte
come modificato dal comma 1, lett. e, dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
Presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata; il relatore ha ritenuto sussistenti tali presupposti e ha proposto tale modalità
Regole sulle memorie difensive successive; il ricorrente ha depositato memorie ai sensi di tale articolo per chiarire le modalità di introduzione dell'opposizione
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito: applicato qui per decidere sull'opposizione senza rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Prevede l'obbligo di versamento da parte dell'impugnante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta; applicato in relazione al ricorso incidentale rigettato
Massime di principio
- La nullità della notificazione del precetto può essere sanata dalla proposizione dell'opposizione solo se è provato che il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile a impedire il pignoramento; l'opposizione proposta dopo l'esecuzione non cura la nullità
- Se la questione è essenzialmente di fatto (es. luogo o conoscibilità della presenza dell'intimato all'estero) e non documentata adeguatamente, il ricorso incidentale per Cassazione può essere dichiarato inammissibile
- Quando la Corte ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, evitando il rinvio al giudice di merito
- Chi impugna soccombendo può essere gravato da contributi aggiuntivi (art. 13 d.P.R. 115/2002) se ricorre in via incidentale o comunque in modo infondato; prevedere costi aggiuntivi quando l'impugnazione è ritenuta carente
- Per prevenire contestazioni, chi riceve un precetto dovrebbe acquisire e conservare prove della tempestiva conoscenza (ad es. ricevute, testimoni, documentazione di spedizione) per dimostrare l'eventuale capacità di evitare il pignoramento
- L'opposizione all'esecuzione va introdotta correttamente (idealmente con ricorso al giudice dell'esecuzione) e le parti devono documentare compiutamente le circostanze fattuali per non vedersi preclusa la valutazione in sede di legittimità
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