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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10394/2021 del 20/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del provvedimento che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento proposta da Hubler per ottenere l'ammissione, in via privilegiata, del credito di Euro 82.390,67 relativo a retribuzione variabile annua/bonus per gli anni 2010-2011 vantato in qualità di direttore generale. Il ricorrente deduceva: (1) omissione di pronuncia sul riconoscimento del privilegio relativo alla somma di Euro 44.824,87, in parte ammessa dal giudice delegato con decreto ingiuntivo definitivo e ammessa in sede fallimentare in chirografo; (2) che, con riguardo alla parte non ammessa, sussistevano i presupposti per un'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96 l.f. o per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dato che la curatela aveva già promosso un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 l.f., con il rischio di duplicazioni e pregiudizio per il creditore

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo fondata la censura per omessa pronuncia: il Tribunale aveva trascurato di decidere sulla richiesta di riconoscimento del privilegio per l'importo ammesso in chirografo dal giudice delegato. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte ha confermato che non ricorrevano i presupposti per l'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96 l.f. né per la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c., rilevando che in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire fatti estintivi o modificativi e che l'onere della prova è ripartito secondo la giurisprudenza consolidata (il creditore deve provare la fonte e la scadenza del credito, mentre il convenuto che eccepisce l'inadempimento deve provarne l'effetto). Conseguentemente la Corte ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare l'omessa pronuncia su questione decisiva; utilizzato come parametro per valutare la completezza della decisione del giudice di merito

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3-4-5

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di violazione di legge, omessa motivazione, omissione di pronuncia su punto decisivo) invocati dal ricorrente

  • art. 2751-bis c.c.

    Norma del codice civile richiamata per il riconoscimento del privilegio su somme dovute per rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto che il Tribunale dovesse pronunciarsi sulla richiesta di privilegio relativa alla somma ammessa in chirografo

  • art. 96 legge fallimentare

    Disciplinando l'ammissione con riserva, è stato richiamato per verificare se fosse possibile ammettere il credito riservandone la definizione; la Corte ha precisato che l'ammissione con riserva è possibile solo nei casi tassativi indicati dalla norma e non risultava applicabile al caso di specie

  • art. 295 c.p.c.

    Norma sulla sospensione del processo; la Corte ha escluso la sospensione necessaria del giudizio di verifica del passivo in favore di un giudizio parallelo, ritenendo la sospensione incompatibile con la funzione della verifica dei crediti in sede fallimentare

  • art. 95 legge fallimentare

    Richiamata per affermare che in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dal creditore

  • art. 93 legge fallimentare

    Norma che disciplina il procedimento di verifica dei crediti e i poteri del creditore nella sua esposizione; richiamata nel contesto del riparto degli oneri probatori

  • art. 52 comma 2 legge fallimentare

    Richiamata per il principio di esclusività del concorso formale; la verifica fallimentare è il terreno deputato alla formazione dello stato passivo

  • art. 101 legge fallimentare

    Norma sulle domande tardive e ultratardive; evocata nel ragionamento sulla possibile incapacità di soddisfazione del credito se l'azione di responsabilità seguisse su altra sede

  • art. 146 legge fallimentare

    Riferita all'azione di responsabilità che la curatela aveva denunciato; il rischio di azioni parallele è stato valutato ma non ritenuto idoneo a imporre misure processuali speciali nella verifica del passivo

  • art. 132 comma 3 c.p.c.

    Richiamato nella sottoscrizione del provvedimento (facoltà del Presidente di decidere in camera di consiglio) senza incidenza sul merito

Massime di principio

  • In sede di opposizione allo stato passivo il tribunale deve decidere espressamente su tutte le questioni decisive, compreso il riconoscimento del privilegio su importi parzialmente ammessi: l'omessa pronuncia è motivo di cassazione
  • Se il giudice delegato ha ammesso un importo (anche in chirografo) con riferimento ad un decreto ingiuntivo definitivo, il tribunale che verifica lo stato passivo deve valutare anche il profilo della privilegietà di quell'importo
  • L'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96 l.f. è un rimedio eccezionale e tassativamente disciplinato; non è possibile in via generica per evitare duplicazioni processuali se la causa non rientra nei casi previsti
  • La sospensione del procedimento di verifica del passivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è compatibile quando la questione può essere affrontata nella sede fallimentare: il curatore può eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi direttamente nella verifica
  • Ripartizione dell'onere della prova: il creditore deve provare la fonte e la scadenza del credito; chi eccepisce l'inadempimento (curatore/debitore) è gravato della prova degli effetti estintivi o modificativi
  • Per evitare l'insorgere di conflitti tra sedi giudiziarie e il rischio di pregiudicare le possibilità di soddisfo in caso di esiti favorevoli in giudizi paralleli, il creditore deve curare la produzione di prove documentali (es. decreto ingiuntivo definitivo) e sollecitare la decisione specifica sul profilo dei privilegi
  • Prassi consigliata: quando si contesta il diniego di ammissione di credito derivante da lavoro o compensi variabili, il ricorrente deve documentare in modo chiaro l'adempimento o fornire elementi idonei a neutralizzare l'eccezione di inadempimento avanzata dalla curatela

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