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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30218/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 28/03/2022 con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare (393 giorni: 53 in carcere e 340 agli arresti domiciliari). Paradiso contestava la decisione che aveva ritenuto ostativo il suo diritto all'indennizzo per avere egli, in una conversazione intercettata, manifestato l'intenzione di procurarsi cartucce calibro 9x21 e di sparare contro chi non avesse pagato, comportamento valutato dalla Corte territoriale come gravemente colposo e concorrenziale alla adozione della misura cautelare. La difesa ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e la motivazione, rilevando che la cognizione aveva ritenuto quelle affermazioni iperboliche e che il possesso dell'arma fu attribuito a terzi; ha inoltre sottolineato che gli altri soggetti presenti nella conversazione erano stati assolti.

La decisione

Il ricorso e stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che il giudizio per la riparazione e autonomo rispetto al giudizio penale e che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante dell'apparenza della fondatezza delle accuse e dell'eventuale contributo del comportamento del ricorrente a quella apparenza. Ha ritenuto congruo e non illogico il ragionamento della Corte territoriale che ha qualificato come gravemente colposo il manifestare l'intenzione di procurarsi proiettili e di sparare, anche se non provato il possesso materiale dell'arma, perché tale condotta poteva rendere prevedibile l'intervento dell'autorita giudiziaria e l'adozione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991 n.203

    La norma e richiamata quale riferimento all'aggravante contestata nell'atto di accusa; nel caso di specie l'aggravante fu esclusa in sede di riesame, ma la menzione serve a ricostruire il quadro indiziario originario che ha portato all'adozione della misura cautelare.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la decisione di rigetto; la Corte ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all'equa riparazione per ingiusta detenzione, precisando che il giudizio di riparazione e autonomo e richiede una valutazione ex ante della condotta del detenuto ai fini di escludere dolo o colpa grave che abbiano contribuito alla privazione della libertà.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Menziionato nel ricorso in relazione all'assoluzione di Paradiso dall'accusa di associazione mafiosa; la Corte ha osservato che le assoluzioni nel processo di merito non impediscono di valutare, nel giudizio di riparazione, elementi fattuali che possano dimostrare grave colpa o imprudenza ex ante, purché non si pretenda di ricavare dolo o colpa grave da circostanze che la sentenza di merito abbia espressamente ritenuto non sussistenti.

Massime di principio

  • Il giudizio per la liquidazione dell'equa riparazione e del tutto autonomo rispetto al processo penale: deve essere svolto con valutazione ex ante sul quadro indiziario disponibile al momento della cautela.
  • La presenza di un'assoluzione nel processo di merito non esclude automaticamente la possibilita di escludere il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione può valutare autonomamente se il comportamento dell'imputato abbia concausato la apparente fondatezza delle accuse.
  • E grave colpa ostativa all'indennizzo ogni condotta, seppure non integrante reato, che per grave negligenza o imprudenza renda prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione di misure restrittive della libertà.
  • Minacce o dichiarazioni di volonta di usare un'arma, anche se iperboliche, possono essere valutate come elemento idoneo a determinare un fondato sospetto se, secondo l'esperienza e la logica, hanno potuto indurre l'autorità a ritenere possibile il possesso e l'uso dell'arma.
  • Non e permesso al giudice della riparazione di dedurre dolo o colpa grave da fatti che la sentenza di merito abbia espressamente ritenuto inesistenti; tuttavia si puo valorizzare il quadro indiziario complessivo emerso, pur se insufficiente a reggere una condanna penale.
  • In situazioni analoghe conviene documentare e contestualizzare le condotte contestate nel periodo cautelare, dimostrando la natura iperbolica o retorica delle affermazioni e l'assenza di collegamenti effettivi con il possesso di armi o con attività illecite per argomentare la sussistenza del diritto all'indennizzo.

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