Cassazione Penale, Sentenza n. 15864/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma (06/02/2025) per due profili: 1) violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione aveva assunto come pena base la pena complessiva risultante dalla sentenza n.5 (che aveva già unito due reati) invece di scorporare i reati riuniti e individuare come pena base quella inflitta per il reato più grave; 2) vizio di motivazione perché gli aumenti per i reati satellite sono stati disposti senza adeguata motivazione: la motivazione si limita alla formula "valutati tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen.", senza indicare come tali indici siano stati effettivamente applicati ai singoli reati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione consolidata di legittimità secondo cui, nel rideterminare le pene di distinte condanne contenenti, ciascuna, plurimi reati unificati ai sensi dell'art. 81 comma 2 c.p., il giudice dell'esecuzione deve: scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e assumere come pena base la pena inflitta per quel reato, quindi operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite (anche se già riunito in continuazione). Nel caso concreto il Tribunale di Roma ha violato tali principi (ha preso come base la pena complessiva della sentenza n.5 anziché la pena del reato più grave, ha applicato un unico aumento per più reati satellite e non ha motivato adeguatamente gli aumenti). Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata per nuovo esame su tale punto.
Norme richiamate
Va rispettato l'obbligo, al momento del computo o della rideterminazione delle pene, di scorporare reati già riuniti in precedente giudizio, individuare il reato più grave e assumere la pena ad esso relativa come pena base, applicando poi aumenti autonomi per ogni reato satellite.
Norma procedurale richiamata in materia di cumulo e ricalcolo delle pene da parte del giudice dell'esecuzione; impone corretta determinazione del trattamento sanzionatorio secondo i principi sostanziali e motivazionali applicabili.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede disposizioni operative attinenti all'esecuzione e al cumulo delle pene; interpretata insieme alle norme sopra citate per ribadire i criteri di scorporo e di individuazione della pena base.
I criteri di individualizzazione della pena (indici di cui all'art.133) devono essere concretamente valutati e la motivazione deve indicare a quali fattori si è fatto riferimento per modulare la pena; l'uso di formule generiche non è sufficiente in sede esecutiva.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024 e altri precedenti richiamati)
La Corte ha seguito un orientamento consolidato che stabilisce le regole operative sopra richiamate relative allo scorporo dei reati unificati, alla scelta della pena base e all'applicazione di aumenti autonomi per i reati satellite.
Massime di principio
- Quando si rideterminano pene derivanti da più condanne, il giudice deve scorporare i reati già uniti nel giudizio di merito e assumere come pena base quella del reato più grave, non la pena complessiva della sentenza che aveva già operato aggregazioni interne.
- Per ciascun reato satellite (compresi quelli già riuniti in continuazione nella singola sentenza) vanno disposti aumenti autonomi; non è corretto applicare un unico aumento complessivo per più reati senza indicare la porzione di pena riferita a ciascuno.
- La motivazione degli aumenti in continuazione deve essere concreta: non è sufficiente richiamare genericamente "gli indici di cui all'art.133 c.p."; il giudice deve spiegare come i fattori sono stati valutati rispetto ai singoli fatti di reato.
- Se il giudice dell'esecuzione non dà seguito a questi obblighi di scorporo, scelta della pena base e motivazione puntuale, l'ordinanza è annullabile nella parte relativa al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame.
- In sede difensiva conviene impugnare specificamente la scelta della pena base (richiedendo lo scorporo) e la genericità della motivazione sugli aumenti, chiedendo che il giudice indichi la misura dell'aumento attribuibile a ciascun reato.
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