Cassazione Penale, Sentenza n. 33944/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del 4 maggio 2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva confermato il decreto del GIP del Tribunale di Napoli Nord del 23 marzo 2026 di conversione in sequestro preventivo del sequestro probatorio di macchinari, prodotti finiti, semilavorati e documentazione, compresa un’agenda manoscritta. I beni appartenevano formalmente alla GEAN S.r.l., sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza del 6 aprile 2023, nonché alla Musto S.r.l. e alla Tusconi S.r.l.s. Era ipotizzata una bancarotta fraudolenta patrimoniale, consistita nella prosecuzione dell’attività della GEAN mediante l’utilizzo dei macchinari dopo la liquidazione giudiziale, nella sottrazione dei ricavi in nero alla massa dei creditori e nella vendita in nero dei prodotti. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato motivazione apparente per omesso esame della documentazione difensiva, che, a loro avviso, dimostrava la corrispondenza tra beni inventariati nel 2023 e beni rinvenuti nel 2026, la sostituzione di alcuni macchinari con altri nuovi senza pregiudizio per i creditori e la liceità della presenza dei beni delle altre società nell’immobile. Con il secondo motivo hanno contestato la nozione di distrazione e il fumus del reato, sostenendo che i beni erano stati custoditi e che le sostituzioni avevano incrementato il valore aziendale. Con il terzo motivo hanno lamentato l’erronea valorizzazione della proposta lecita di affitto di un ramo d’azienda presentata dalla Musto S.r.l. nel concordato preventivo, senza valutarne la congruità economica. Con il quarto motivo hanno denunciato violazione di legge e travisamento della prova in relazione al rinvenimento di effetti personali e di un documento di un ex dipendente della GEAN nell’opificio. Con il quinto motivo la Musto S.r.l. e la Tusconi S.r.l.s. hanno contestato la pertinenzialità dei propri macchinari e delle scarpe sequestrate: la prima avrebbe svolto attività autonoma di rifinitura artigianale e la seconda avrebbe acquistato 754 paia di scarpe a marchio Tusconi, stoccate in attesa della vendita. Hanno inoltre sostenuto che la motivazione si fondasse soltanto sui legami familiari tra i soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ribadito che, contro le ordinanze in materia di sequestro, il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge, inclusi i soli vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o apparente; non è invece sufficiente denunciare sottovalutazione di argomenti difensivi già considerati o dedurre il travisamento della prova, che attiene alla contraddittorietà della motivazione. Perciò i primi, terzi e quarti motivi sono stati ritenuti estranei ai limiti del sindacato consentito. Le censure riguardanti i beni della GEAN, compreso il secondo motivo, non sono state esaminate perché proposte da soggetti privi di legittimazione: dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione a impugnare i provvedimenti cautelari reali sui beni della società spetta al curatore. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale aveva motivato che la presenza nell’opificio di macchinari GEAN, materie prime, semilavorati e prodotti finiti, tra cui 564 paia di scarpe semilavorate sulle stesse macchine, era coerente con la prosecuzione clandestina dell’attività; l’agenda documentava entrate e uscite dal 7 aprile 2017 al 27 febbraio 2026 e ricavi in nero. Considerata inoltre l’assenza di un’effettiva struttura imprenditoriale delle società terze, i macchinari formalmente della Musto S.r.l. sono stati ritenuti strumenti utilizzati per il reato e le 754 paia di scarpe a marchio Tusconi prodotti suscettibili di aggravare le conseguenze del reato se venduti in nero. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato disposto per le spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Né, d’altro canto, può farsi rientrare nell’ambito del vizio di violazione di legge il travisamento della prova, dal momento che esso costituisce un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, deducibile ai soli sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il travisamento della prova, in quanto criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non è deducibile come violazione di legge nel ricorso contro un’ordinanza in materia di sequestro.
Detto "spossessamento" giustifica, pertanto, il riconoscimento in capo al solo curatore della legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali (Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Fallimento Mantova Petroli, Rv. 277257 – 01).
L’apertura della liquidazione giudiziale priva il debitore della disponibilità dei beni e fonda la legittimazione del solo curatore a impugnare i provvedimenti che impongono cautele reali sui beni della società.
Come tali, i macchinari della Musto S.r.l. e le scarpe a marchio “Tusconi” sono stati legittimamente sottoposti a vincolo cautelare reale, avendo costituito, i primi, cose utilizzate dagli indagati per commettere il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della GEAN. S.r.l. e, le seconde, prodotti dello stesso, suscettibili, per effetto della loro vendita “in nero” a terzi (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata), di aggravare le conseguenze del reato medesimo (cfr. pag. 5 della stessa ordinanza).
Il vincolo cautelare reale può riguardare beni formalmente intestati a società terze quando, secondo la motivazione del giudice del riesame, essi siano stati utilizzati per commettere il reato o ne costituiscano il prodotto suscettibile di aggravare le conseguenze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, la violazione di legge comprende i vizi motivazionali soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante o radicalmente priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, così da non rendere comprensibile il percorso logico del giudice.
- La mera sottovalutazione di argomenti difensivi non integra motivazione apparente quando tali argomenti risultino esaminati o implicitamente disattesi dalla motivazione del provvedimento.
- Il travisamento della prova, quale censura relativa alla contraddittorietà estrinseca della motivazione, non può essere ricondotto alla violazione di legge deducibile contro un’ordinanza cautelare reale.
- Con l’apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione a impugnare i provvedimenti impositivi di cautele reali sui beni della società spetta al curatore, in ragione dello spossessamento del debitore.
- Ai fini del sequestro cautelare reale, beni formalmente intestati a società terze possono essere vincolati quando la motivazione accerti che sono stati utilizzati per commettere il reato o ne costituiscono prodotti la cui vendita può aggravarne le conseguenze.
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