Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per partecipazione (in posizione apicale in prima grado, poi valutata come mera partecipazione) alla associazione mafiosa "'ndrangheta". I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi: (i) illegittima ammissione/rigetto di nuove prove dichiarative in appello (art. 603 c.3 c.p.p.) e carenze motivazionali sulle ordinanze che le hanno ammesse; (ii) violazione del diritto di difesa per mancata traduzione dell'imputato presso penitenziario vicino e per la sua presenza solo in videoconferenza (difficoltà di colloquio con i difensori); (iii) impossibilità di consultare in tempo utile allegati digitali e HD sequestrati prima dell'udienza preliminare; (iv) scarsa argomentazione del GUP sulle nuove prove assunte in primo grado e rifiuto di prove a discarico; (v) errata valutazione e motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni; (vi) insufficiente prova e motivazione della sussistenza dell'aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416-bis (reimpiego di proventi illeciti nell'economia lecita); (vii) vizio nella confisca del saldo attivo del conto corrente per mancanza di prova della provenienza illecita; (viii) difformità tra il fatto contestato in imputazione e il fatto ritenuto in sentenza (violazione del principio di correlazione); e (ix) censura sui criteri di valutazione delle chiamate di correità e loro convergenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso: ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili i gravami relativi all'ammissione delle prove in appello, alle questioni di diritto costituzionale e relative alla videoconferenza/contatti difensivi, nonché le doglianze sulla valutazione probatoria generale (collaboratori, intercettazioni) e sulla confisca del conto. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso riguardo alla contestazione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis: ha annullato la parte della sentenza che aveva applicato quell'aggravante e ha disposto il rinvio al giudice del merito (ai sensi dell'art. 623 c.p.p.) affinché nella fase di rescissione indichi e valorizzi argomenti probatori specifici e idonei a dimostrare il reimpiego di proventi illeciti nell'economia lecita (con attenzione alla dimensione e alla provenienza dei capitali reinvestiti). Per il resto il ricorso è stato rigettato; le spese processuali sono state non dovute in relazione al parziale accoglimento.
Norme richiamate
La Corte richiama la qualificazione dell'associazione mafiosa e distingue tra partecipazione e ruolo dirigente; inoltre precisa i requisiti dell'aggravante del sesto comma (reimpiego di proventi illeciti nell'economia lecita): occorre dimostrare il collegamento tra i proventi illeciti e l'investimento in attività economiche lecite ed una dimensione strutturale e significativa dell'investimento
Consente l'integrazione probatoria in appello nel rito abbreviato; la Corte sottolinea il carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria e il potere discrezionale del giudice di merito, corredato da motivazione che spieghi l'incidenza della prova richiesta
Limita i motivi di ricorso in Cassazione e determina quali censure sono ammissibili (tra cui vizio di motivazione solo entro certi limiti); la Corte dichiara inammissibili i ricorsi che invochino direttamente violazioni costituzionali senza questione di legittimità
art. 111 Cost.
Riferimento al diritto ad avere tempo e condizioni per la difesa; la Corte ricorda che il ricorrente non ha dimostrato pregiudizio concreto e che norme applicative escludono la presenza in udienza per detenuti in regime 41-bis
art. 146-bis disp. att. c.1-ter
Norma applicativa relativa alla partecipazione in presenza per detenuti in 41-bis: non consente la partecipazione in presenza se si tratta di detenuto sottoposto a regime speciale
La scelta del rito abbreviato produce effetti sananti su alcune nullità formali (effetto estintivo/sanatorio delle nullità che altrimenti sarebbero deducibili)
Regole di valutazione sulla chiamata in correità: la Corte richiama che le dichiarazioni dei collaboratori possono essere valutate se corredate da riscontri esterni non necessariamente autosufficienti, purché individualizzanti e non frutto di collusioni; la violazione del comma 3 è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione
Norma che consente l'annullamento con rinvio e che impone al giudice di merito, in caso di annullamento parziale, di motivare compiutamente la decisione di riesame sulle questioni rinviate (qui relativa all'aggravante del reimpiego)
Richiamato nel contesto delle intercettazioni disposte in altro procedimento: la Corte indica l'applicazione del comma 2 per la produzione di atti autorizzativi
Massime di principio
- Nel rito abbreviato l'ammissione di prove nuove in appello è possibile ma rimane eccezionale: il giudice di merito ha ampia discrezionalità e deve motivare l'incidenza delle prove richieste in rapporto al quadro probatorio pregresso
- Le doglianze costitu zionali (es. art. 111 Cost.) in Cassazione devono essere prospettate sotto forma di questione di legittimità; non è sufficiente dedurre in termini generici la violazione senza dimostrare il concreto pregiudizio subito
- La partecipazione ad associazione mafiosa si prova con il contesto fattuale che dimostri l'inserimento stabile e l'offerta di contribuzione permanente; le dichiarazioni dei collaboratori vanno corroborate da riscontri esterni individualizzanti, non necessariamente autosufficienti
- La sussistenza dell'aggravante del reimpiego (art. 416-bis, sesto comma) richiede la prova di un reinvestimento significativo in attività economiche lecite e il nesso logico-temporale con proventi illeciti: non basta la mera gestione o interesse del sodalizio nelle attività economiche
- La Corte di cassazione non può rivedere libremente la valutazione di merito (interpreterà solo la manifesta illogicità o l'errata applicazione del diritto); le critiche alla valutazione probatoria devono mostrare vizio motivazionale grave e specifico
- La scelta del rito abbreviato può sanare alcune nullità formali degli atti prodromici; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare pregiudizio effettivo e nullità non sanata
- In caso di annullamento parziale relativo a profili probatori (es. aggravante contestata), il giudice di rinvio dovrà indicare espressamente e valorizzare gli elementi probatori supplementari richiesti dalla Cassazione per regolare la decisione di merito
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