Sentenza del 24/08/2022 n. 25195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Pensionskasse aveva subito ritenute su dividendi di società italiane applicate al 27% (D.P.R. n.600/1973, art.27) per gli anni 2003-2005 e richiese il rimborso dell'eccedenza invocando l'art.10 della Convenzione italo-svizzera (L. 23 dicembre 1978, n.943) che limita la ritenuta al 15% per il beneficiario residente in Svizzera. L'Agenzia negò il rimborso sostenendo che l'ente non rientrava nella nozione di "residente dello Stato contraente", non era concretamente soggetto a imposizione in Svizzera (essendo esentato dalla fiscalità diretta) e non era il beneficiario effettivo dei dividendi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la decisione favorevole a Pensionskasse. La Corte ha ritenuto applicabile la normativa convenzionale: un soggetto è "residente" ai fini della Convenzione se, secondo la legislazione dello Stato contraente, è assoggettato all'imposta (anche se esente per specifiche norme), e l'aliquota convenzionale si applica per il solo fatto della soggezione potenziale alla potestà impositiva dell'altro Stato. Inoltre la Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito del "beneficiario effettivo", poiché l'ente disponeva giuridicamente ed economicamente delle utilità e non agiva come mero fiduciario. Spese di giudizio a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 1978, n. 943 (Convenzione italo-svizzera)
L'art.10 disciplina la tassazione dei dividendi stabilendo una competenza impositiva concorrente e un limite massimo di ritenuta del 15% quando il beneficiario è residente nell'altro Stato contraente; la Corte interpreta la norma come applicabile quando il beneficiario è soggetto alla potestà impositiva dell'altro Stato, anche se in concreto esente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 27 (e art. 27-ter menzionato in motivazione)
Norma italiana che disciplina la ritenuta sui dividendi (applicata al 27% nella fattispecie); la sua applicazione può essere ridotta in presenza di un diritto convenzionale che stabilisca aliquote inferiori.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha valutato le deduzioni probatorie ma ha ritenuto che l'onere dell'amministrazione di dimostrare l'assenza dei presupposti convenzionali non fosse soddisfatto.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
Usata come criterio ermeneutico: i termini del trattato vanno interpretati in buona fede nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e scopo, giustificando un'interpretazione della nozione di 'residente' come soggetto a potenziale imposizione.
Commentario OCSE
Richiamato per sostenere che enti esenti in base alla legislazione interna possono comunque essere considerati residenti ai fini della Convenzione se soddisfano i requisiti formali per essere assoggettati all'imposta.
Massime di principio
- La qualifica di 'residente' ai fini di una convenzione contro le doppie imposizioni si fonda sulla soggezione alla potestà impositiva prevista dalla legislazione interna dello Stato; l'esenzione concreta dal prelievo non esclude automaticamente la qualità di residente convenzionale.
- La riduzione della ritenuta alla aliquota convenzionale opera se il percettore è potenzialmente assoggettabile all'imposizione nell'altro Stato, indipendentemente dal fatto che in quell'altro Stato sia effettivamente versata imposta.
- Il requisito del 'beneficiario effettivo' richiede la disponibilità giuridica ed economica del provento al soggetto che pretende il beneficio; non è necessario che l'ente trattenga il reddito in via definitiva, purché non agisca come mero intermediario o fiduciario che trasferisce il provento a terzi senza effettiva disponibilità.
- In casi analoghi l'amministrazione finanziaria deve fornire prove adeguate di treaty-shopping, abuso del trattato o di mancanza della disponibilità economica per negare il trattamento convenzionale; l'onere probatorio gravita sull'ente che contesta l'applicabilità del beneficio.
- Per interpretare le convenzioni è utile richiamare Commentari OCSE e la Convenzione di Vienna: l'interpretazione deve considerare scopo e oggetto del trattato (eliminazione della doppia imposizione e promozione degli scambi/investimenti internazionali).
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