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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21281/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da una esecuzione immobiliare in cui due creditori rivendicavano, in sede di distribuzione del ricavato, la priorità del proprio credito ipotecario sul medesimo bene. La ricorrente sosteneva che l’unica ipoteca di primo grado gravante sull’immobile pignorato fosse quella iscritta in favore di un istituto bancario poi divenuto suo dante causa, e contestava l’ammissione al rango ipotecario del credito dell’altra società intervenuta. Dopo il rigetto dell’istanza davanti al giudice dell’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi, la società soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa/insufficiente motivazione della sentenza di merito, per non avere il Tribunale illustrato le specifiche censure mosse all’ordinanza che aveva reso esecutivo il progetto di distribuzione; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice aderito acriticamente alla consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta internamente contraddittoria e basata su un mero confronto di planimetrie; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’accertamento peritale secondo cui sul bene pignorato non gravava l’ipoteca di primo grado contestata; 4) violazione delle norme in tema di iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, con deduzione di nullità/invalidità della formalità originaria e della successiva rinnovazione, che avrebbe comportato la degradazione del credito dell’altra parte a chirografo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in sostanza, che tutti i motivi presupponevano e richiamavano censure che si assumevano già svolte nell’atto di citazione in opposizione ex art. 618 c.p.c., senza però riportare in modo adeguato il contenuto del ricorso ex art. 617 c.p.c., atto decisivo per delimitare il thema decidendum dell’opposizione esecutiva. La Corte ha applicato il principio per cui nelle opposizioni esecutive non possono essere introdotte ragioni di contestazione nuove rispetto a quelle originariamente dedotte nella fase davanti al giudice dell’esecuzione, trattandosi di giudizio a struttura autodeterminata. Ha inoltre richiamato l’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi delimita il thema decidendum della successiva fase di merito; il ricorso per cassazione deve dar conto dei motivi originariamente dedotti, non potendo fondarsi su contestazioni non specificamente riprodotte e localizzate.

  • art. 618 c.p.c.

    L’atto di citazione in opposizione costituisce la prosecuzione del ricorso introduttivo e ne definisce i limiti oggettivi; non sono consentite nuove ragioni di doglianza nella fase di merito rispetto a quelle originarie.

  • art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non espone con chiarezza i fatti processuali rilevanti e non indica puntualmente atti e documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione della consulenza tecnica non può risolversi in un riesame del merito; è necessario confrontarsi con le critiche già proposte nel giudizio di merito e con i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l’iter logico seguito dal giudice; tuttavia, nel caso concreto la censura è stata comunque ritenuta inammissibile per difetto di specifica allegazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ma la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 2839 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in tema di iscrizione ipotecaria; la Corte non ne affronta il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2841 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla validità dell’ipoteca e della sua rinnovazione; nessuna statuizione di merito viene resa.

  • art. 2847 c.c.

    È richiamato per sostenere che, in caso di invalidità della rinnovazione, il credito sarebbe divenuto chirografario per decorso del termine ventennale; la Corte non esamina il punto nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 487 c.p.c.

    È richiamato solo come passaggio procedurale relativo all’istanza di revoca del provvedimento del giudice dell’esecuzione.

  • art. 111 c.p.c.

    È citato con riferimento all’intervento nella procedura esecutiva del creditore cessionario.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive il thema decidendum è fissato dal ricorso introduttivo davanti al giudice dell’esecuzione: in sede di merito e poi in cassazione non possono essere introdotte ragioni di contestazione nuove o diverse.
  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo autosufficiente i fatti processuali rilevanti e trascrivere o localizzare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda; il semplice rinvio generico agli atti di merito non è sufficiente.
  • La censura che investe la consulenza tecnica d’ufficio non può tradursi in un riesame del merito o in un dissenso valutativo sulla ricostruzione peritale, ma deve denunciare un effettivo vizio giuridico o logico della motivazione nei limiti del giudizio di legittimità.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ogni motivo dedotto integra un autonomo fatto costitutivo della pretesa invalidante o impeditiva: la sua mancata deduzione originaria impedisce di farlo valere successivamente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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