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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24730/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva riconosciuto ad Imbarrato Roberto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti riducendone la pena per il delitto di rapina aggravata in concorso. Motivi dedotti: (1) illegittima acquisizione, ai fini probatori, della denuncia della persona offesa (Priorini D'Agata Claudio) con riferimento all'art.512 c.p.p., per presunta prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.192 c.p.p., con critica all'assunzione acritica delle argomentazioni del primo giudice; (3) mancata valutazione delle censure sulla responsabilità a titolo di concorso (artt.110, 628 c.p.), sostenendo che il ricorrente non avrebbe aderito al proposito criminoso del fratello; (4) eccessività della pena e richiesta di ulteriore riduzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestamente infondato. Sul punto evidenzia che: (a) l'utilizzazione probatoria del verbale/denuncia ai sensi dell'art.512 c.p.p. è stata legittima perché i giudici di merito avevano adeguatamente valutato la prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione e non risultavano elementi di decadimento mentale del dichiarante tali da rendere probabile la perdita del dato dichiarativo; (b) le restanti censure sono generiche e non hanno confutato la dettagliata motivazione del giudice di merito che ha ritenuto provato il concorso materiale del ricorrente (guidare il mezzo per la fuga integra un contributo funzionale al delitto, ai sensi di art.110 e 628 c.p.); (c) sull'entità della pena la Corte d'appello ha fornito motivazione sufficiente per non ridurla ulteriormente. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche

    Richiamata per il regime procedurale del giudizio trattato con contraddittorio scritto; rileva come norma processuale organizzativa del procedimento

  • art. 512 c.p.p.

    "il giudice, a richiesta di parte dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione"

    Il giudice di merito valuta, con prognosi basata sul tempo dell'assunzione dell'atto e su elementi concreti, se la ripetizione sia prevedibilmente divenuta impossibile; l'età anagrafica da sola non basta senza specifiche informazioni patologiche

  • art. 192 c.p.p.

    Imposta i criteri di valutazione e motivazione delle prove; le censure devono confrontarsi con la motivazione dettagliata del giudice di merito

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato: chi coopera con atti funzionali alla consumazione del reato partecipa all'illecito

  • art. 628 c.p.

    Norma che disciplina la rapina aggravata; la giurisprudenza riconosce che la guida per la fuga può integrare il concorso materiale nel reato

  • art. 606 lett. b), c), d), e) c.p.p.

    Elencano i motivi di ricorso in cassazione relativi a violazione di legge, carenza o contraddittorietà della motivazione e fumus erroris; la Corte ha ritenuto i motivi generici e non idonei a censurare la valutazione di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

Massime di principio

  • La lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in fase di indagini è ammissibile solo se il giudice di merito, con motivazione adeguata, conclude che la ripetizione è prevedibilmente divenuta impossibile; l'età anagrafica non è di per sé sufficiente senza elementi clinici specifici.
  • Le valutazioni di merito sulla prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione e sulla responsabilità concorrente sono riservate al giudice di merito e la Cassazione non le rimetterà in discussione se le motivazioni sono dettagliate e logicamente fondate.
  • Chi assicura la fuga del complice (es. attendere e guidare il mezzo) può integrare il concorso materiale nel reato, essendo un contributo funzionale ed efficace al successo dell'illecito (art.110 e 628 c.p.).
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o riproposizioni non valutate in appello sono ritenute inammissibili.
  • Le doglianze sull'entità della pena richiedono una critica motivata della valutazione del giudice di merito; denunce vaghe di 'clausole di stile' sono inefficaci.
  • Ricorsi ritenuti inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne al pagamento delle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza prospettica prima di proporre il ricorso.

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