Cassazione Civile, Ordinanza n. 33845/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia origina da un procedimento penale per abuso d'ufficio e truffa aggravata nel quale un ex sindaco era stato condannato in primo grado e poi prosciolto in appello per difetto dell'elemento soggettivo; dopo cassazioni e rinvii, la Corte d'appello civile ha accolto solo in parte le pretese della parte civile, ritenendo illecita una specifica condotta: la delibera comunale n. 65 del 2001 con cui erano stati affidati lavori aggiuntivi a un imprenditore già vincitore di precedente appalto, senza nuova gara e senza adeguata giustificazione normativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe travisato o omesso di esaminare un documento decisivo, poiché la delibera avrebbe richiamato espressamente gli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2000 e l'ordinanza n. 3081 del 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così rendendo legittimo l'affidamento dei lavori in economia e senza bando. La censura insisteva quindi sulla corretta lettura degli atti amministrativi e sulla pretesa piena legittimità della scelta dell'ente locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse in parte inammissibile e in parte infondata: il preteso travisamento del contenuto della prova non integrava un errore di fatto revocatorio, perché il contenuto della delibera e dell'ordinanza era stato oggetto di discussione tra le parti e di valutazione da parte del giudice di merito. La censura, inoltre, non si confrontava in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolveva in una richiesta di nuova lettura degli atti e del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimedio, se ne ricorrono i presupposti, mediante revocazione per errore di fatto, non mediante ricorso per cassazione quando la questione coinvolga la valutazione di un fatto probatorio discusso.
Il vizio può essere dedotto in cassazione solo se il travisamento si traduce in un error in procedendo o in una diversa categoria di vizio processuale, non quando si contesti la lettura del materiale probatorio.
Il vizio di omesso esame riguarda il fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del significato probatorio degli atti già esaminati dal giudice di merito.
Il ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, senza limitarsi a una generica contestazione della ricostruzione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra, di regola, un errore di fatto rimediabile con revocazione solo quando il giudice abbia supposto inesistente o esistente un fatto probatorio in sé, e non quando si controverta sulla lettura o sulla portata logica del documento.
- Se il contenuto del documento è stato oggetto di discussione tra le parti e di valutazione dal giudice di merito, la censura non può essere proposta come errore revocatorio o come omesso esame, ma deve confrontarsi con il vizio effettivamente configurabile nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve misurarsi specificamente con la ratio decidendi e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o in una diversa interpretazione degli atti di causa.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'allegazione e la dimostrazione di un fatto storico decisivo non esaminato, non la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- La specificità del ricorso impone che la parte indichi in modo puntuale quali atti documentali sostengano la censura e in che modo essi sovvertano la motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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