Cassazione Penale, Ordinanza n. 04123/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 642, comma 2, c.p. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insufficienza del materiale probatorio e chiedendo una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che tale censura non risultava previamente dedotta in appello e quindi era inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., oltre a richiamare il divieto di sollecitare in sede di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Generali Italia S.p.A., liquidate in euro 1.843,00 oltre accessori. La responsabilità affermata in appello per il reato contestato è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma ne presuppone l'integrazione sulla base della motivazione di merito.
Le censure non dedotte come motivo di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative dei motivi già respinti in appello se non si confrontano criticamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, perché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella adottata nella decisione impugnata sono estranee al sindacato di legittimità.
- La questione relativa al trattamento sanzionatorio deve essere specificamente dedotta nei motivi di appello; in difetto, la censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
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