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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15038/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente amministrativo di un istituto sanitario pubblico aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a percepire la quota aggiuntiva del 20% del trattamento economico prevista per il direttore amministrativo, in relazione al periodo 1 gennaio 2010 - 20 maggio 2010, per un importo richiesto di euro 7.606,77 oltre accessori. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo non provati i presupposti per l'integrazione retributiva perché nel contratto individuale non risultavano indicati gli obiettivi annuali né i criteri di valutazione, e perché la delibera e la nota richiamate dal lavoratore non erano idonee a integrare o dimostrare quei presupposti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, la nullità della procura alle liti conferita dall'ente nel giudizio di appello per asserita violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c.; dall'altro, la violazione del D.P.C.M. n. 502 del 1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319 del 2001, sostenendo che la quota del 20% dovesse comunque essere riconosciuta in presenza dei risultati di gestione e che la mancata fissazione annuale di ulteriori obiettivi non potesse impedire il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva assolto agli oneri di specificità, localizzazione e trascrizione dell'atto processuale censurato ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; comunque lo ha giudicato infondato, richiamando il principio secondo cui la specialità della procura non richiede contestualità con la redazione dell'atto, purché la procura sia materialmente congiunta al ricorso e non antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, per difetto di specifica allegazione e localizzazione degli atti richiamati, e comunque infondato nel merito: la Corte ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'integrazione retributiva fino al 20% è subordinata alla fissazione annuale degli obiettivi da parte del direttore generale/commissario straordinario e alla loro misurazione mediante appositi indicatori; poiché nei fatti accertati non risultava provata tale fissazione annuale, non sussisteva il diritto alla quota aggiuntiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e agli oneri processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti deve rispettare il requisito della specialità; non è richiesta la contestualità materiale con la redazione dell'atto, purché la procura sia congiunta al ricorso e sia temporalmente collocata entro i limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 125 c.p.c.

    La validità della sottoscrizione e della procura va valutata secondo le forme processuali prescritte, in combinato con l'art. 83 c.p.c.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente in cassazione deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati e correttamente individuati secondo gli oneri di legge.

  • D.P.C.M. 19/07/1995 n. 502

    art. 2, comma 5, periodo terzo

    L'ulteriore quota fino al 20% del trattamento economico è riconoscibile solo in base ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione di obiettivi fissati annualmente e misurati mediante appositi indicatori.

  • D.P.C.M. 31/05/2001 n. 319

    Ha modificato il precedente assetto normativo sul trattamento economico dei direttori amministrativi, mantenendo il collegamento tra quota aggiuntiva, obiettivi annuali e risultati di gestione.

  • art. 4 contratto individuale di lavoro

    Il trattamento economico può essere integrato della quota del 20% solo sulla base dei risultati di gestione in rapporto alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal commissario straordinario e misurati mediante appositi indicatori.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che censura un atto o un documento processuale è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto e non ne indica specificamente la collocazione nel fascicolo, perché la Corte non può svolgere un riesame esplorativo degli atti.
  • La specialità della procura alle liti non richiede che la sua sottoscrizione sia contestuale alla redazione dell'atto impugnatorio; è sufficiente che la procura sia materialmente congiunta al ricorso e che il suo conferimento rispetti i limiti temporali individuati dalla giurisprudenza.
  • L'integrazione del trattamento economico prevista per il direttore amministrativo pubblico fino a una quota del 20% non spetta automaticamente, ma solo se risulta provata la preventiva fissazione annuale degli obiettivi e la loro misurazione mediante indicatori idonei.
  • Quando il contratto individuale collega espressamente il compenso aggiuntivo ai risultati di gestione "in rapporto" agli obiettivi annuali, la mancanza di prova sulla concreta assegnazione di tali obiettivi impedisce il riconoscimento della quota integrativa.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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