Cassazione Penale, Ordinanza n. 23477/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna per furto di gasolio dai serbatoi di autocompattatori e ha ribadito la pena base di anni due e mesi sei di reclusione, al di sopra del minimo edittale. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo che il trattamento sanzionatorio sarebbe eccessivo alla luce del suo comportamento processuale e delle modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio limitato alla pena, aveva motivato in modo ampio e congruo sulla determinazione della pena base oltre il minimo edittale, valorizzando la sistematicità delle sottrazioni, la qualità di dipendente del consorzio, la manomissione dei serbatoi, la predisposizione di documentazione falsa attestante rifornimenti e la simulazione di furti notturni, nonché la notevole gravità dei fatti per raffinatezza degli artifici ed entità del profitto. Conseguentemente, non essendo ravvisabile un valido vizio motivazionale, è stata pronunciata l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., esclusa ogni assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, reato per il quale l'imputato era stato condannato.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa ostativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa in sede di rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica della sufficienza e non contraddittorietà della giustificazione della pena, non potendo essere nuovamente rimessa in discussione la valutazione di merito se adeguatamente argomentata.
- La determinazione della pena base sopra il minimo edittale è legittima quando il giudice di merito dia conto, con motivazione puntuale, della maggiore gravità del fatto desunta da elementi concreti quali la sistematicità della condotta, l'uso di artifici, la qualità soggettiva dell'agente e l'entità del profitto conseguito.
- La mera censura di eccessività della pena, se non si confronta con le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria, non integra un vizio motivazionale idoneo a superare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende consegue ex lege, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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