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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24086/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carvelli era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per aver dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 22/11/2017, un reddito del nucleo familiare pari a euro 211,00 mentre risultava un reddito complessivo del nucleo familiare per l'anno 2016 di euro 8.410,03 e un reddito percepito nell'anno 2017 di euro 20.395,36. In cassazione il ricorrente ha dedotto vari motivi: (i) errore nella valutazione dei redditi da dichiarare (l'istanza richiedeva i redditi dell'anno precedente, quindi solo 2016), e assenza di falso intenzionale perché l'ammontare risultava comunque entro i limiti o al più frutto di negligenza; (ii) acquisizione illegittima della "nota informativa" trasmessa dalla Guardia di Finanza, senza il consenso espresso della difesa e con verbale incompleto; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della tenuità del fatto; (iv) omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo all'acquisizione della nota informativa della Guardia di Finanza, ritenendola acquisita in violazione dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., perché mancava un consenso espresso e inequivoco della difesa verbalizzato. Tale vizio è stato ritenuto assorbente, pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Sul resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o non esaminato per assorbimento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    Norma che punisce le false dichiarazioni rese nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato; è la fattispecie di reato contestata all'imputato.

  • codice di procedura penale, art. 493, comma 3

    "le parti possono concordare l'acquisizione"

    La norma consente, in via eccezionale, di acquisire in dibattimento atti di indagine solo se vi è un "meccanismo negoziale" fondato su un consenso positivo e inequivoco delle parti; non è sufficiente la mancata opposizione o la sola assenza di verbalizzazione dell'opposizione.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 12881 del 11/02/2005, Daci)

    Precedente conforme secondo cui il "non opporsi" non equivale a un consenso espresso richiesto dall'art. 493, comma 3; tale orientamento è richiamato per escludere interpretazioni estensive della norma.

Massime di principio

  • La acquisizione in dibattimento di atti di indagine (es. note informative della Guardia di Finanza) richiede un consenso espresso e verbalmente rilevabile della difesa ai sensi dell'art. 493, comma 3 c.p.p.; l'assenza di opposizione non è sufficiente.
  • Se un atto probatorio decisivo è stato acquisito senza il consenso espresso della difesa o con verbali incompleti, l'inutilizzabilità di tale atto può compromettere la credibilità della prova e determinare l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
  • Nelle contestazioni di false dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato (d.P.R. 115/2002, art. 95) occorre valutare con attenzione quale anno fiscale debba essere dichiarato e se l'errata indicazione derivi da dolo o da mera negligenza; la prova del dolo è centrale per la sussistenza del reato.
  • Il difensore deve far verbalizzare espressamente qualsiasi consenso all'acquisizione di documenti di indagine in udienza; analogamente deve opporsi e farlo registrare se ritiene gli atti inutilizzabili.
  • Quando una Corte di legittimità ritiene un vizio di acquisizione probatoria assorbente, evita di pronunciarsi sulle restanti questioni di merito, rimettendo la decisione sulla base delle regole probatorie e procedurali al giudice di rinvio.

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