Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1192/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Byaoui ha dedotto un errore materiale nel calcolo complessivo della pena concordata (il dispositivo della sentenza avrebbe indicato anni 2 e mesi 10 di reclusione anziché la pena concordata e verbalmente richiesta di anni 2 e mesi 6). Hamraoui ha censurato la sentenza per mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice non ha adeguatamente motivato il rigetto delle possibili cause di proscioglimento o di estinzione del reato (art. 129 c.p.p.), limitandosi ad affermare l'assenza in atti di prova liberatoria senza specificare le ragioni e le prove esaminate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso di Byaoui e ha rettificato la misura della pena a anni 2 e mesi 6 di reclusione (ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p.), essendo l'errore di computo/denominazione. Il ricorso di Hamraoui è stato dichiarato inammissibile per effetto della limitazione dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; per Hamraoui sono state inoltre imposte le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma penale di riferimento per il reato oggetto del patteggiamento; la sentenza applicativa della pena concerneva reati ex art. 73 comma 5.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)

    Fondamento della censura di Byaoui (vizio per errore materiale/di computo nella motivazione o nel dispositivo) quale motivo di ricorso per cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Fondamento della censura di Hamraoui (presunta mancanza di motivazione): motivo contestato per insufficiente motivazione della decisione.

  • cod. proc. pen., art. 448, comma 2-bis

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate; da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Hamraoui che deduceva carenza di motivazione non rientrante tra le fattispecie ammesse.

  • cod. proc. pen., art. 129

    Disposizione sulle cause di proscioglimento; Hamraoui sosteneva che il giudice non avrebbe verificato/illustrato l'assenza di tali cause, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nel rito del patteggiamento.

  • cod. proc. pen., art. 619, comma 2

    Consente alla Corte di rettificare la specie e la quantità della pena quando l'errore è di denominazione o di computo; applicata per correggere la pena di Byaoui senza annullare la sentenza.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto/modificato l'art. 448 c.p.p. (comma 2-bis) limitando l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento; richiamata dalla Corte a fondamento dell'inammissibilità del ricorso di Hamraoui.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento le impugnazioni in Cassazione sono molto limitate: l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. restringe le ipotesi di ammissibilità. Censure generiche sulla mancata motivazione o sulla valutazione delle prove spesso risultano inammissibili.
  • Se la sentenza applicativa della pena contiene un errore di denominazione o di computo (es. discrepanza tra la pena concordata e quella indicata nel dispositivo), la Corte di legittimità può rettificare la misura della pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza annullare la sentenza, trattandosi di correzione di natura meramente materiale.
  • Chi ritiene che il dispositivo non rispecchi l'accordo pattizio deve tempestivamente sollevare la discordanza e può ottenere la rettifica quando si tratti di errore materiale; è utile documentare in udienza l'accordo e la richiesta espressa per evitare contestazioni procedurali.
  • Le doglianze sull'assenza di motivazione per questioni che attengono al merito probatorio, nel processo per patteggiamento, devono essere valutate tenendo conto della stretta delimitazione delle impugnazioni: può risultare più efficace sollevare preventivamente tali questioni nelle fasi precedenti (es. in udienza preliminare o con istanze al G.i.p.).
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella presentazione del ricorso, anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende). Pertanto va valutato con attenzione il rischio-processuale prima di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.