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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26870/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un'istanza di esecuzione proposta da un condannato per ottenere l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di due precedenti sentenze definitive emesse dal Tribunale di Foggia e dalla Corte di appello di Bari, entrambe relative a fatti di furto aggravato o connesso a violazione di sigilli/segni distintivi, commessi in date diverse nel comune di Foggia. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione tra i reati. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto vizio di motivazione, lamentando difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che tra le condotte vi fosse un'identità strutturale idonea a fondare il medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva già svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, giungendo a una valutazione di fatto sorretta da argomentazione logica. In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del merito di tali apprezzamenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La doglianza sull'erronea applicazione della disciplina della continuazione è stata ritenuta infondata perché la verifica della sussistenza del vincolo richiede una valutazione in fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del merito delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice dell'esecuzione, quando la motivazione che esclude la continuazione sia logica e congrua.
  • La verifica della sussistenza del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze definitive si fonda sull'analisi concreta dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive; tale apprezzamento, se adeguatamente motivato, è insindacabile in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali rispetto a quella del giudice di merito è inammissibile per manifesta infondatezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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