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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21095/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di merito in cui la corte d'appello, accogliendo l'impugnazione proposta dalle controparti, aveva condannato i ricorrenti al rilascio delle porzioni di immobile illecitamente occupate e li aveva altresì condannati alla rifusione di due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nella ripartizione delle spese di lite. Secondo i ricorrenti, il giudice di appello non avrebbe considerato l'esito complessivo della lite, e in particolare la totale soccombenza degli appellanti in primo grado e la loro soccombenza sul maggior numero di domande in secondo grado, sicché non sarebbe stata corretta la condanna alla rifusione di due terzi delle spese di entrambi i gradi. Le controparti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulle spese. Ha ribadito che, in tema di liquidazione delle spese processuali, la valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di riparto o compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, non essendo richiesta un'esatta proporzionalità tra l'accoglimento delle domande e la misura delle spese poste a carico del soccombente. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello si era conformata a tale principio, valorizzando il parziale accoglimento dell'appello e il principio di causalità per giustificare la diversa ripartizione delle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per censurare la violazione di norme processuali in tema di spese di lite

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nella motivazione sulla ripartizione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della misura in cui le spese devono essere poste a carico di una parte rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a rispettare una proporzione matematica esatta tra le domande accolte e la percentuale di spese addebitate alla parte soccombente.
  • La censura in cassazione sulla ripartizione delle spese è infondata quando la decisione di merito risulti coerente con il parziale accoglimento delle domande e con il principio di causalità.
  • La diversa distribuzione delle spese può essere giustificata anche in presenza di soccombenza reciproca, senza che ciò integri di per sé violazione di legge o vizio sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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