Ordinanza n. 2447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La Prefettura di Mantova aveva revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, rilasciato il 19 luglio 2025, ritenendo tardiva l'istanza perché presentata oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso di lavoro stagionale. Il ricorrente aveva dedotto di avere sanato le carenze documentali richiamate nel diniego e ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto la domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto la domanda cautelare di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non stabilisca un termine preciso per presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Pertanto, la domanda può essere presentata anche dopo la scadenza del permesso stagionale; non è applicabile analogicamente il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per le domande di rinnovo. L'Amministrazione deve quindi verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali per il rilascio del titolo richiesto. Ravvisati significativi elementi di fondatezza e un danno grave e irreparabile derivante dagli effetti dell'atto impugnato, il Collegio ha sospeso la revoca e ordinato alla Prefettura di riesaminare la posizione dell'interessato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, valutando gli elementi idonei alla conversione. L'istanza di patrocinio a spese dello Stato è stata ritenuta inammissibile. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate ed è stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Non prevede un termine preciso per la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; la domanda può essere presentata anche dopo la scadenza del permesso stagionale, fermo l'obbligo dell'Amministrazione di verificare le condizioni sostanziali per il rilascio del titolo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il termine di 60 giorni previsto per le domande di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere applicato analogicamente alle domande di conversione del permesso di lavoro stagionale.
Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare.
Consente la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito dopo l'accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- In assenza di una specifica previsione normativa, la domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato può essere presentata anche dopo la scadenza del permesso stagionale.
- Il termine di 60 giorni previsto per le domande di rinnovo del permesso di soggiorno dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 non è applicabile analogicamente alle domande di conversione disciplinate dall'art. 24, comma 10, dello stesso decreto.
- Quando la domanda di conversione è stata presentata oltre la scadenza del permesso stagionale, l'Amministrazione non può definirla tardiva sulla sola base del termine previsto per il rinnovo, ma deve verificare in concreto la sussistenza delle condizioni sostanziali per il rilascio del titolo richiesto.
- In sede cautelare, la sospensione del provvedimento può essere accompagnata dall'ordine all'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato entro un termine stabilito dal giudice, qualora sussistano significativi elementi di fondatezza e un danno grave e irreparabile.
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