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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10847/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dei provvedimenti di avvio e attuazione della procedura di risoluzione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti (CaRiChieti) adottati da Banca d'Italia e MEF nel novembre 2015; richieste di annullamento degli atti e, in subordine, di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli azionisti (tra cui la ricorrente) per l'azzeramento del valore delle azioni. La ricorrente contestava, tra l'altro, violazione di legge, eccesso di potere, violazione degli artt. 73 e 97 Cost., violazioni del diritto dell'Unione (Direttiva 2014/59/UE e principi del diritto dell'UE) e sosteneva che sarebbe stato possibile un intervento alternativo (es. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) che avrebbe evitato l'azzeramento del valore dei titoli.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto improcedibile la domanda di annullamento perché, nel frattempo, la procedura di risoluzione si era ormai conclusa con la vendita/incorporazione della Nuova CaRiChieti in UBI Banca (trasformando di fatto l'azione in un'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 34 c.p.a.). Sul merito della domanda risarcitoria il Consiglio di Stato (e in seguito la Corte) ha rigettato la pretesa per due ragioni principali: 1) la ricorrente non ha fornito prova del cosiddetto "danno conseguenza" (mancata allegazione/produzione della prova del pregiudizio patrimoniale subito); 2) la decisione aveva anche richiamato l'orientamento della Commissione Europea che qualificava l'intervento del Fondo interbancario come aiuto di Stato (ma la Corte di cassazione ha osservato che, anche ammesso un diverso orientamento europeo successivo, ciò non sarebbe sufficiente a determinare la cassazione della sentenza, dato che questa poggia su una seconda ratio autonoma: la mancata prova del danno). Sono state condannate la ricorrente alle spese di giudizio e al versamento integrativo del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (attuazione Direttiva 2014/59/UE)

    Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti

    La Corte distingue l'ambito di operatività dell'art. 95 (potere del giudice di lasciare "impregiudicati" atti/negozi a tutela di terzi di buona fede) rispetto all'art. 34 c.p.a.: l'art. 95 opera "a valle" solo dopo che il giudice abbia effettivamente annullato il provvedimento impugnato; non è applicabile se il giudice dichiara l'azione di annullamento improcedibile per sopravvenuta inutilità

  • Direttiva 2014/59/UE (BRRD), preambolo (punti citati)

    Punto 88: "Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, le parti interessate hanno diritto a un processo imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza, è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione." Punto 130: "La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta... il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa."

    La ricorrente invocava tali principi per sostenere il diritto all'annullamento e a un giudizio pieno; la Corte ha però ritenuto che il richiamo ai principi europei non basti a superare la valutazione di improcedibilità/insufficienza probatoria operata sul piano nazionale e procedurale

  • Art. 34 c.p.a., comma 3

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    La Corte ha applicato il principio secondo il quale l'azione di annullamento diventa improcedibile se l'annullamento non è più utile, convertendosi in azione di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori; ciò è avvenuto nel caso per sopravvenute vicende (vendita/incorporazione)

  • TFUE, art. 107 (regime aiuti di Stato)

    La Corte ha fatto riferimento all'orientamento della Commissione Europea che aveva qualificato un intervento analogo del Fondo interbancario come aiuto di Stato (decisione Tercas del 23.12.2015). Benché successivamente tribunali UE abbiano assunto posizioni diverse, la Corte di legittimità ha ritenuto quella questione non decisiva per il risultato finale, posto che la sentenza impugnata poggia anche su un'autonoma e decisiva carenza probatoria del danno

  • Art. 2504-bis c.c. (successione per fusione/incorporazione)

    La Corte ha ricordato il principio per cui la società incorporante subentra nei rapporti, anche processuali, della società incorporata: perciò UBI Banca, quale incorporante della Nuova CaRiChieti, è legittimata passiva nel giudizio

  • Art. 17 d.lgs. 180/2015 (criterio della non esistenza di alternative ragionevoli)

    Richiamato come criterio di legittimità della procedura di risoluzione (necessità di non poter ragionevolmente prospettare misure alternative in tempi adeguati); la sentenza impugnata aveva valutato che non vi fossero alternative praticabili e che fosse stato tentato senza esito il trasferimento diretto dell'azienda

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio, la procedura amministrativa impugnata si conclude con la cessione o l'incorporazione dell'azienda (o con altri atti sopravvenuti che rendono inutile l'annullamento), l'azione di annullamento può diventare improcedibile ex art. 34 c.p.a. e trasformarsi in un'azione per accertamento finalizzata al risarcimento: bisogna valutarne tempestivamente l'utilità pratica.
  • L'onere della prova del danno patrimoniale ("danno conseguenza") grava sul ricorrente: senza adeguata allegazione e prova del pregiudizio economico la domanda risarcitoria è destinata a fallire indipendentemente dall'eventuale illegittimità dell'atto impugnato.
  • L'art. 95 d.lgs. 180/2015 (salva dei negozi/atti a favore di terzi di buona fede) si applica solo dopo che il giudice abbia effettivamente annullato l'atto impugnato; non sostituisce l'effetto di improcedibilità previsto dall'art. 34 c.p.a.
  • La fusione/incorporazione sopravvenuta rende la società incorporante successore nel processo: è necessario notificare anche la società incorporante e questa può risultare legittimata passiva/attiva per continuare il giudizio.
  • Anche se vi siano questioni complesse di diritto dell'Unione (es. qualificazione di un intervento come aiuto di Stato), se la sentenza impugnata poggia su rationes decidendi autonome e non censurate (es. insufficiente prova del danno), il ricorso in cassazione sarà inefficace se non investe tutte le ragioni decisive della decisione.
  • In procedimenti che coinvolgono misure di risoluzione bancaria, valutare e documentare alternatività ed utilità di possibili interventi (es. ruolo di fondi, opzioni di cessione) è essenziale: occorre produrre elementi concreti che dimostrino che alternative erano praticabili e avrebbero evitato il danno.

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