Cassazione Penale, Sentenza n. 37658/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proposero ricorso per cassazione contestando, in sintesi: per Persia e Nicoletti, che la Corte d'appello non avrebbe esaminato adeguatamente la consulenza tecnica della difesa (ing. Coscarelli) e avrebbe rifiutato illogicamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sentire l'avv. Romanelli; sostenevano che la CTU della difesa avrebbe dimostrato l'assenza del raggiro o, quanto meno, creato fondato dubbio, e che la testimonianza dell'avv. Romanelli era necessaria per chiarire eventuali errori o refusi nella denuncia di sinistro. Per Clausi, si deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'investigatore incaricato dalla compagnia (per presunta violazione delle garanzie previste dagli artt. 391-bis e 391-nonies c.p.p.), si contestava il valore probatorio della relazione investigativa e si sosteneva che la sua responsabilità si fondava solo su dichiarazioni extraprocedimentali e non su elementi concreti (non aveva sottoscritto CAI né denunciato il sinistro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di Persia e Nicoletti: i giudici di merito avevano valutato criticamente la consulenza della difesa e motivato perché le ipotesi alternative non erano compatibili con i fatti (gli imputati avevano sempre indicato luogo e ora diversi rispetto all'ipotesi difensiva, la denuncia indicava la vettura in movimento e vi era la 'incoerenza degli urti'), mentre il dispositivo GPS non rilevava il passaggio in via Todaro né crash; inoltre la Corte d'appello ha fornito motivazione implicita sufficiente per rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria, essendo i termini della denuncia confermati anche nelle dichiarazioni al perito. Quanto a Clausi, la Cassazione ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese all'investigatore dell'assicurazione (attività svolta prima dell'iscrizione della notizia di reato e non riconducibile alle investigazioni difensive), e ha ritenuto congrua la valutazione del suo contributo alla frode (ha confermato il sinistro e mostrato foto al perito). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di 3.000,00 euro in favore della cassa per profili di colpa.
Norme richiamate
Norma che sanziona la denuncia di sinistro non accaduto; la Corte ha confermato la configurabilità del reato alla luce degli elementi probatori (denuncia sottoscritta, dichiarazioni al pronto soccorso e al perito, incoerenza degli urti, dati GPS) che hanno dimostrato la falsità della vicenda denunciata.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Previsioni che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi dedotti manifestamente infondati perché i giudici di merito avevano adeguatamente motivato le proprie valutazioni e avevano criticamente esaminato la consulenza difensiva.
Norma richiamata nella contestazione di violazione di legge relativa alla formazione della motivazione in appello; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse sufficientemente esplicita e fondata sui fatti.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero contraddittorietà o illogicità tali da giustificare l'annullamento.
Norma relativa ai mezzi di prova; la Corte ha ritenuto correttamente valutati i mezzi probatori e ha respinto le censure sulla loro utilizzabilità.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Cassazione ha confermato la sufficienza della motivazione resa dai giudici di merito.
Norma che prescrive avvertimenti nelle attività di investigazione difensiva; la Corte ha chiarito che non si applica alle dichiarazioni rese a investigatori della compagnia assicurativa prima dell'iscrizione della notizia di reato.
Norma che disciplina l'investigazione difensiva preventiva; la Corte ha sottolineato che l'attivazione di tale strumento è facoltativa e, se la compagnia non intende attivarlo, le investigazioni della compagnia non rientrano in tale disciplina.
Norma richiamata nel contesto delle investigazioni preventive; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la sua applicazione alle investigazioni svolte dalla controparte prima dell'iscrizione della notizia di reato.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa; la Corte ha condannato i ricorrenti a tali oneri (3.000 euro).
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese a investigatori privati o incaricati dalla compagnia assicurativa prima dell'iscrizione della notizia di reato sono in genere utilizzabili in giudizio e non sono soggette automat. alle garanzie previste per l'investigazione difensiva (art. 391-bis/391-nonies), salvo specifiche eccezioni.
- I dati tecnici obiettivi (es. tracciati GPS, analisi degli urti effettuata dal perito) hanno elevato peso probatorio e possono smentire narrativi dichiarativi anche concordi tra gli imputati; per contrastarli è necessario produrre elementi tecnici alternativi altamente plausibili.
- La semplice deduzione di inesattezze formali in una denuncia non è sufficiente: occorre dimostrare che tali inesattezze siano state determinanti e non riconducibili a responsabilità diretta dell'autore della denuncia.
- La decisione di non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può essere motivata implicitamente se dalla struttura argomentativa della sentenza emerge che i giudici dispongono di elementi probatori sufficienti per decidere; la difesa deve mostrare perché tali elementi sarebbero insufficienti.
- Le consulenze tecniche della difesa devono essere concretamente confutate con elementi di fatto o prova tecnica: un'ipotesi alternativa non fondata su riscontri oggettivi difficilmente ribalta la valutazione dei giudici.
- Chi contesta l'utilizzabilità o il valore probatorio di atti extraprocessuali deve indicare il vizio concreto (es. mancanza di datazione, incoerenze, contraffazioni) e non può limitarsi a censure generiche sull'inutilizzabilità.
- In caso di impugnazione per cassazione, i motivi devono evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione non manifestamente infondati; se la decisione di merito è ben strutturata e supportata da elementi probatori oggettivi, il rischio di inammissibilità è elevato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37476/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37478/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37480/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37481/2023 del 14/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →