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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43656/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, lamentando: 1) vizio di motivazione nell'interpretazione delle conversazioni intercettate; 2) carenza di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari. La contestazione sostiene che i rapporti con le società riconducibili agli Aloisio siano occasionali e limitati a poche fatture, mentre l'ordinanza impugnata ritiene Pittella amministratore di fatto della "FUTUR EDIL s.r.l.s." inserita nel circuito di emissione di fatture per operazioni inesistenti e parte di un'associazione finalizzata a frodi fiscali e infiltrazioni nel settore delle manutenzioni ferroviarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica nell'apprezzamento delle intercettazioni, degli accertamenti bancari e ispettivi e nella valutazione prognostica del pericolo di reiterazione del reato. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi a carico di Pittella e l'adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere rispetto al pericolo di reiterazione. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso al tribunale della libertà; richiamata per inquadrare il procedimento di riesame e la competenza del giudice che ha confermato la misura.

  • art. 416 c.p.

    Norma sostanziale relativa all'associazione per delinquere; il ricorrente è gravemente indiziato di tale delitto secondo l'imputazione contestata.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Norma di carattere processuale richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale e alla possibilità/limitazione della trattazione orale in udienza pubblica.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che prevede il pericolo di reiterazione del reato come concreta esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la presenza di tale pericolo.

  • art. 275 c.p.p.

    Disposizione che attribuisce al giudice discrezionalità nella scelta della misura cautelare; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha valutato adeguatezza e proporzionalità in modo non viziato.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamato come riferimento alle misure di controllo elettronico; la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale del riesame secondo cui tali strumenti non sarebbero idonei a prevenire efficacemente la reiterazione nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'evidente inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legittimità: non può riapprezzare i fatti se non in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la valutazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Per la custodia cautelare è sufficiente una "qualificata probabilità" di responsabilità basata su gravi indizi; la motivazione deve collegare gli indizi agli elementi di fatto e alla personalità dell'indagato.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi concreta e attuale, fondata su elementi specifici relativi al fatto, alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale, non l'individuazione di una specifica occasione criminale.
  • Le misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) possono essere ritenute inadeguate se il giudice, con motivazione coerente, ritiene che lascino margini tali da permettere la prosecuzione o il ripristino dell'attività criminosa.
  • In sede di impugnazione è necessario articolare censure specifiche e non limitarsi a prospettare alternative fattuali generiche; la genericità dei rilievi facilita la dichiarazione di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando i motivi appaiono manifestamente infondati o privi di rilevanza.

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