Cassazione Penale, Sentenza n. 43656/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, lamentando: 1) vizio di motivazione nell'interpretazione delle conversazioni intercettate; 2) carenza di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari. La contestazione sostiene che i rapporti con le società riconducibili agli Aloisio siano occasionali e limitati a poche fatture, mentre l'ordinanza impugnata ritiene Pittella amministratore di fatto della "FUTUR EDIL s.r.l.s." inserita nel circuito di emissione di fatture per operazioni inesistenti e parte di un'associazione finalizzata a frodi fiscali e infiltrazioni nel settore delle manutenzioni ferroviarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica nell'apprezzamento delle intercettazioni, degli accertamenti bancari e ispettivi e nella valutazione prognostica del pericolo di reiterazione del reato. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi a carico di Pittella e l'adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare in carcere rispetto al pericolo di reiterazione. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso al tribunale della libertà; richiamata per inquadrare il procedimento di riesame e la competenza del giudice che ha confermato la misura.
Norma sostanziale relativa all'associazione per delinquere; il ricorrente è gravemente indiziato di tale delitto secondo l'imputazione contestata.
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma di carattere processuale richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale e alla possibilità/limitazione della trattazione orale in udienza pubblica.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che prevede il pericolo di reiterazione del reato come concreta esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la presenza di tale pericolo.
Disposizione che attribuisce al giudice discrezionalità nella scelta della misura cautelare; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha valutato adeguatezza e proporzionalità in modo non viziato.
Richiamato come riferimento alle misure di controllo elettronico; la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale del riesame secondo cui tali strumenti non sarebbero idonei a prevenire efficacemente la reiterazione nel caso concreto.
Norma che consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'evidente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legittimità: non può riapprezzare i fatti se non in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se la valutazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Per la custodia cautelare è sufficiente una "qualificata probabilità" di responsabilità basata su gravi indizi; la motivazione deve collegare gli indizi agli elementi di fatto e alla personalità dell'indagato.
- La valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi concreta e attuale, fondata su elementi specifici relativi al fatto, alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale, non l'individuazione di una specifica occasione criminale.
- Le misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) possono essere ritenute inadeguate se il giudice, con motivazione coerente, ritiene che lascino margini tali da permettere la prosecuzione o il ripristino dell'attività criminosa.
- In sede di impugnazione è necessario articolare censure specifiche e non limitarsi a prospettare alternative fattuali generiche; la genericità dei rilievi facilita la dichiarazione di inammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando i motivi appaiono manifestamente infondati o privi di rilevanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43590/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43591/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43595/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43597/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43599/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →