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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00183/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva affermato responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione della prova dichiarativa e, in particolare, la testimonianza di un soggetto indicato in sentenza; la Corte di cassazione rileva che il motivo riproduce sostanzialmente le doglianze già svolte in appello, senza una critica specifica della motivazione impugnata, e mira inoltre a ottenere una diversa lettura dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte lo reputa manifestamente infondato, poiché la decisione di merito si fonda su precedenti penali specifici e sulle modalità professionali della condotta, elementi idonei a escludere, con motivazione congrua, la prognosi favorevole richiesta per l'ammissione al beneficio. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva; anche tale censura è ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione non illogica, basata sulla gravità del fatto, sull'assenza di segnali di resipiscenza e sul notevole quantitativo di merce di valore. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'art. 131-bis c.p. contenuto nel motivo sulla messa alla prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo aspecifico e, in parte, diretto a sollecitare una rivalutazione del merito; il secondo motivo manifestamente infondato perché la negativa prognosi sulla messa alla prova era adeguatamente motivata; il terzo motivo manifestamente infondato perché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza sulla recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se sorretti da motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La fattispecie contestata riguarda la ricettazione; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma ribadisce che la decisione di condanna è sorretta da motivazione congrua sull'assenza di spiegazioni attendibili circa la provenienza furtiva della merce.

  • art. 131-bis c.p.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente perché il motivo riguardava la sospensione del procedimento con messa alla prova e non la particolare tenuità del fatto.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale parametro della valutazione prognostica per la messa alla prova e della commisurazione della pena, con rilievo alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la pena è stata motivata in modo conforme alla legge e ai canoni logici.

  • art. 168-bis c.p.

    È la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui diniego è stato ritenuto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 62-bis c.p.

    È la base normativa delle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se motivata.

  • art. 99 c.p.

    È richiamato in relazione alla recidiva, oggetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato quale parametro generale della determinazione della pena, che deve risultare motivata in modo conforme alla legge e alla logica.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma la censura sulla valutazione della testimonianza è respinta perché la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova sono riservate al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una critica meramente reiterativa delle doglianze già formulate in appello: il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, altrimenti è aspecifico e solo apparente.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del compendio probatorio né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione sia logica e giuridicamente corretta.
  • La sospensione del procedimento con messa alla prova per l'imputato maggiorenne è subordinata a un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito sulla possibilità di rieducazione e di non recidiva; tale giudizio non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato e fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il richiamo alla particolare tenuità del fatto è inconferente quando l'oggetto della censura riguarda un diverso istituto, come la messa alla prova.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il relativo bilanciamento con la recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se la motivazione non è illogica o arbitraria.
  • Ai fini della determinazione della pena non è necessario che il giudice esamini singolarmente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti di maggior rilievo nel caso concreto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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