Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21906/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in materia di espulsione di un cittadino albanese, nel quale il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che non fosse stata presentata una specifica istanza. La parte interessata proponeva opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/2002. Il Tribunale, pur affermando che per lo straniero colpito da espulsione l'ammissione al patrocinio opererebbe automaticamente e senza verifica dei requisiti reddituali e della non manifesta infondatezza, ha ritenuto inammissibile l'opposizione perché il provvedimento del giudice di pace sarebbe stato, in realtà, un rigetto della liquidazione dei compensi del difensore, impugnabile solo da quest'ultimo. Nel ricorso per cassazione si denuncia la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e si sostiene che il Tribunale abbia costruito la propria decisione su una lettura incompatibile con il tenore letterale del provvedimento del giudice di pace, che aveva invece dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione al beneficio; tale salto logico renderebbe la motivazione intrinsecamente contraddittoria e nulla.

La decisione

La Corte ha rilevato che il giudice di pace aveva effettivamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata presentazione di apposita istanza, mentre il Tribunale ha attribuito a quel provvedimento un contenuto diverso, come se avesse riguardato la sola liquidazione dei compensi del difensore. Questa ricostruzione è stata ritenuta incompatibile con il contenuto del provvedimento impugnato e affetta da motivazione intrinsecamente contraddittoria, tale da rendere l'ordinanza abnorme. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 DPR n. 115/2002

    è indicato come rimedio di opposizione avverso il provvedimento di diniego o comunque relativo al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale lo aveva considerato l'unico mezzo di impugnazione

  • art. 142 DPR n. 115/2002

    viene letto nel senso che, per lo straniero colpito da provvedimento di espulsione, opera l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato, prescindendo dalla verifica dei requisiti reddituali e della manifesta infondatezza

  • art. 13 D. Lgs. n. 286/1998

    richiamato quale base normativa della disciplina dell'espulsione dello straniero

  • art. 12 L. n. 189/2002

    richiamato come norma modificativa della disciplina dell'espulsione

  • art. 142 D. Lgs. n. 113/2002

    richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo non è specificata una diversa interpretazione della Corte

Massime di principio

  • Quando si impugna un provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve ricostruire il contenuto effettivo dell'atto impugnato secondo il suo tenore letterale e non può attribuirgli una diversa natura decisoria incompatibile con il testo.
  • Una motivazione che, dopo avere criticato la decisione di primo grado, fondi l'inammissibilità del rimedio su una qualificazione del provvedimento radicalmente diversa da quella risultante dagli atti è intrinsecamente contraddittoria e può integrare un vizio di nullità della decisione.
  • Se la precedente decisione riguarda la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può essere trattata come se avesse deciso soltanto sulla liquidazione dei compensi del difensore, perché i due oggetti sono distinti e soggetti a legittimazioni e rimedi diversi.
  • In presenza di una declaratoria formale di inammissibilità della domanda di ammissione al beneficio, una richiesta di liquidazione dei compensi del difensore non può essere esaminata come autonoma e definitiva fino a quando non sia rimossa quella declaratoria.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.