Cassazione Penale, Sentenza n. 06153/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione avverso l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Nuoro (sentenza 25/03/2025) per il reato previsto dall'art. 640-ter c.p.; il Procuratore generale contestava che, nonostante un compendio indiziario definito dal Tribunale stesso come "fortemente indiziario" (intestazione a loro dei documenti d'identità mai denunciati smarriti o sottratti, ricariche effettuate su conti a loro intestati, attendibilità e riscontri delle dichiarazioni della persona offesa, movimenti della carta Postepay), la sentenza assolutoria si fondava su ipotesi alternative congetturali e prive di riscontri, senza la necessaria ‘‘visione unitaria" degli indizi e senza che la difesa avesse proposto ricostruzioni alternative concrete in grado di introdurre un dubbio ragionevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (ritenendolo fondato), annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adottato il corretto metodo di valutazione della prova indiziaria: mancata sintesi unitaria degli elementi, valorizzazione di ipotesi alternative congetturali e non supportate dalle risultanze processuali, e uso di un dubbio non ancorato a ricostruzioni plausibili e verificabili. La Corte ha anche osservato che l'assenza di accertamenti sulla titolarità dell'IP non era, di per sé, determinante in presenza di un compendio indiziario grave, concordante e preciso.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio che l'assoluzione per dubbio deve basarsi su un "dubbio ragionevole" ancorato alle risultanze processuali; la formula utilizzata dal Tribunale (assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2) è stata ritenuta non giustificata perché il dubbio evocato era fondato su ipotesi congetturali prive di riscontri.
Norma sostanziale che incrimina le condotte di frode informatica connesse all'uso indebito di dati di carte di pagamento; la fattispecie contestata riguardava l'indebita percezione di somme tramite manipolazione dei dati della carta Postepay.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio procedurale per la valutazione degli indizi: ogni indizio deve essere esaminato singolarmente per verificarne certezza e valenza dimostrativa e poi valutato complessivamente in una visione unitaria; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha rispettato tale metodo.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve procedere a una valutazione non atomistica degli indizi: valutare singolarmente la certezza e la valenza dimostrativa di ciascun elemento e poi svolgere una sintesi unitaria per decidere oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il "dubbio ragionevole" ai sensi dell'art. 530 deve fondarsi su ricostruzioni plausibili e ancorate alle risultanze processuali; ipotesi astratte o congetturali non sono sufficienti per l'assoluzione.
- Quando gli indizi sono chiari, precisi e concordanti (es. documenti d'identità validi, assenza di denuncia di furto/smarrimento, movimenti bancari riconducibili agli imputati, attendibilità della persona offesa confermata da riscontri), il tribunale deve motivare in maniera stringente qualsiasi alternativa prospettata.
- La mancata esecuzione di accertamenti tecnici (es. titolarità dell'indirizzo IP) non è automaticamente vizio se il compendio indiziario ha gravità, precisione e concordanza tali da consentire la ricostruzione del fatto su base indiziaria.
- È compito della difesa proporre e provare alternative concrete per scardinare il compendio indiziario; se la difesa non offre ricostruzioni alternative, il giudice deve motivare adeguatamente le ipotesi alternative che intende ritenere decisive.
- La Corte di Cassazione annulla quando la motivazione di merito manca della necessaria sintesi logica degli indizi o valorizza congetture non riscontrate dagli atti.
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