Sentenza del 08/01/2019 n. 50 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Appello - inammissibilità ricorso primo grado - effetto devolutivo - difetto contrapposizione argomentazioni sentenza primo grado - definitività primo giudicato. Motivo di ricorso primo grado introdotto con memorie illustrative - tardività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva parzialmente accolto il ricorso contro una cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato. In appello ha contestato, tra l’altro, l’applicazione delle sanzioni nella misura del 30%, sostenendo l’applicabilità della sanzione ridotta al 10%, l’avvenuto pagamento parziale, l’eliminazione dell’obbligo di fideiussione per la rateazione e il difetto di notifica. Tuttavia, la questione relativa alle sanzioni era stata introdotta in primo grado soltanto con memorie illustrative successive al ricorso e alle controdeduzioni, costituendo una domanda nuova e tardiva. Inoltre, l’appello non aveva censurato specificamente la statuizione di inammissibilità pronunciata dal giudice di primo grado.
La decisione
L’appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto definitiva la pronuncia di inammissibilità sulla domanda relativa alle sanzioni, poiché la società non aveva formulato specifiche doglianze contro tale statuizione, limitandosi a riproporre il merito della questione. Anche qualora la decisione fosse stata specificamente contestata, la domanda sarebbe comunque risultata tardiva e nuova, perché non riconducibile ai motivi originari del ricorso. È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza sul difetto di notifica, riproposta in modo generico. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e la società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione impedisce l’ampliamento tardivo della domanda e del thema decidendum mediante motivi o questioni nuovi non contenuti nel ricorso introduttivo.
Art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio d’appello non possono essere proposte domande nuove né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, quando introducano temi di indagine diversi da quelli trattati in primo grado.
Art. 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997
La norma disciplinava, per il periodo rilevante, la rateazione delle somme derivanti dai controlli automatizzati e l’eventuale obbligo di prestare garanzia fideiussoria oltre determinate soglie.
La normativa sopravvenuta invocata dalla società in materia di rateazione e garanzia non è stata esaminata nel merito, poiché la relativa questione sanzionatoria era stata introdotta tardivamente e non era stata validamente devoluta al giudice d’appello.
Cass. civ., sez. V, n. 4558 del 22 febbraio 2017
Anche se l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, i motivi devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni e le statuizioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese precedenti non è sufficiente.
Cass. civ., sez. V, n. 13742 del 3 luglio 2015
Una nuova difesa fondata su fatti diversi e non riconducibile alla causa petendi originaria, quando amplia l’indagine e la materia del contendere, costituisce una domanda nuova vietata in appello.
Cass. civ., sez. V, ord. n. 15769 del 23 giugno 2017; Cass. civ., sez. V, n. 20928 del 3 ottobre 2014
Il giudice d’appello non può decidere la controversia sulla base di un’eccezione non ritualmente dedotta nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un motivo o una domanda introdotta per la prima volta con memorie illustrative successive al ricorso introduttivo è normalmente tardivo se amplia il thema decidendum, anche quando venga sollecitato dalle difese dell’Amministrazione.
- L’appello deve contestare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Se il primo giudice ha dichiarato una domanda inammissibile, l’appellante deve censurare quella specifica statuizione; la discussione del solo merito della domanda non impedisce che l’inammissibilità diventi definitiva.
- Il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario non consente di introdurre questioni nuove né di trasformare in appello una difesa formale originaria in una domanda sostanziale diversa.
- Le questioni non adeguatamente specificate o riproposte solo genericamente, come un asserito difetto di notifica, possono essere dichiarate inammissibili per carenza di specificità.
- Per evitare la preclusione, tutte le contestazioni relative all’atto impugnato, comprese quelle sulle sanzioni, devono essere formulate chiaramente e tempestivamente nel ricorso introduttivo di primo grado.
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