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Sentenza

Sentenza del 08/01/2019 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Genova

RISCOSSIONE - attestazione di conformità - mancanza - eccezione - sanatoria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella relativa alle imposte sui redditi, IRAP e addizionali per l'anno 2014, contestando, da un lato, l'assenza di indicazioni sufficienti sul metodo di calcolo di interessi e sanzioni e, dall'altro, l'inesistenza della notificazione via PEC per mancanza dell'attestazione di conformità, per l'utilizzo di un file PDF anziché di un file con estensione .p7m e per asserita violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. È stata respinta la censura relativa alla notificazione via PEC: la produzione in giudizio della cartella ricevuta dal contribuente ha sanato la contestata mancanza dell'attestazione di conformità, non essendo stata contestata la conformità del documento all'originale. È stato inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo del formato PDF, senza necessità dell'estensione .p7m, in quanto la PEC garantisce la provenienza e la tracciabilità della comunicazione. È stata invece ritenuta illegittima l'iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni nell'ambito del mero controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, poiché l'applicazione di tali voci richiede una specifica attività interpretativa e un procedimento accertativo ordinario. La cartella è stata quindi annullata limitatamente agli interessi e alle sanzioni, restando fermo il resto. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La raggiunta conoscenza dell'atto e il conseguimento dello scopo della notificazione impediscono, in presenza dei presupposti, di dichiararne l'invalidità per vizi formali.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    La disciplina del processo tributario richiama il principio di sanatoria dei vizi processuali quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.

  • D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, artt. 21, 22, 23 e 24

    Le disposizioni sulla firma digitale, sulle copie informatiche e sulla conformità dei documenti non impongono, secondo la decisione, di ritenere inefficace una notificazione PEC solo perché l'allegato è in formato PDF anziché .p7m, soprattutto quando il destinatario ha ricevuto l'atto e lo ha prodotto in giudizio.

  • Art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    Il controllo automatizzato è uno strumento circoscritto alla verifica dei dati dichiarati, degli errori materiali e formali, delle ritenute e delle deduzioni. Non può essere utilizzato per risolvere questioni interpretative o per applicare autonomamente sanzioni e interessi quando sia necessario un accertamento motivato.

  • Art. 21-octies, comma 1, L. 241/1990

    L'uso della procedura automatizzata oltre i suoi limiti legali è stato qualificato come vizio di eccesso di potere per sviamento, con conseguente annullabilità delle relative pretese.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 22438/2018

    La mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto notificato telematicamente può essere sanata dalla produzione in giudizio, da parte del destinatario, della copia ricevuta, quando non venga contestata la conformità rispetto all'originale.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 30927/2018

    È stato ritenuto ammissibile l'utilizzo del formato PDF nelle trasmissioni PEC di atti, anche senza estensione .p7m, purché siano garantite la provenienza, l'integrità e la riferibilità del documento.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 16512/2006

    La procedura ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 non è utilizzabile per questioni interpretative relative a sanzioni e interessi; in tali casi occorre un avviso di accertamento motivato.

Massime di principio

  • La semplice mancanza dell'attestazione di conformità in una notificazione PEC non comporta automaticamente l'inesistenza o l'inefficacia dell'atto: la produzione in giudizio della copia ricevuta può sanare il vizio, soprattutto se il destinatario non contesta specificamente la conformità all'originale.
  • La contestazione della notificazione deve essere concreta e tempestiva. Se il contribuente dimostra di aver ricevuto l'atto, di averne compreso il contenuto e di averlo impugnato nel merito, diventa più difficile sostenere che la notificazione non abbia raggiunto il proprio scopo.
  • L'utilizzo di un allegato PDF, anziché di un file con estensione .p7m, non determina di per sé l'invalidità della notificazione PEC, quando il sistema consenta di identificare il mittente e garantisca la tracciabilità della trasmissione.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 è limitato a errori materiali, formali e dati direttamente ricavabili dalla dichiarazione. Non può sostituire un accertamento ordinario quando l'Amministrazione debba interpretare norme o valutare presupposti complessi per applicare sanzioni e interessi.
  • Quando sanzioni e interessi siano richiesti attraverso una procedura automatizzata non idonea a sostenerli, il contribuente può ottenere l'annullamento delle relative voci anche se l'imposta principale resta dovuta.
  • In caso di accoglimento solo parziale, il giudice può compensare integralmente le spese quando entrambe le parti risultino reciprocamente soccombenti.

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