Sentenza del 08/01/2019 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, nonché contro una cartella di pagamento riferita al 2006. La contribuente contestava principalmente il raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia penale fosse tardiva e strumentale. Contestava inoltre la ripresa fiscale relativa a fatture per sponsorizzazioni sportive emesse dalla società YYYYY, ritenute parzialmente inesistenti, e a fatture emesse dalla società ZZZZ, ritenute soggettivamente false nell'ambito di una frode IVA. La società deduceva anche la propria buona fede, l'effettività delle operazioni, l'assenza di una doppia imposizione, la violazione dell'obbligo di allegazione del processo verbale di constatazione e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento, poiché la Guardia di Finanza aveva trasmesso la denuncia penale alla Procura il 22 gennaio 2013 e risultavano integrati i presupposti per la denuncia di reati tributari. Secondo il Collegio, era irrilevante che la denuncia fosse intervenuta dopo la scadenza dei termini ordinari, mentre la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 non incideva sugli atti già notificati. Sono state inoltre ritenute legittime le riprese fiscali sulle sponsorizzazioni, considerate sproporzionate e collegate a una società utilizzata come schermo per l'evasione, nonché quelle relative alle fatture della società ZZZZ, inserita in un sistema fraudolento come società filtro. Gli elementi investigativi, le dichiarazioni raccolte, i riscontri contabili e le modalità anomale di movimentazione delle merci hanno escluso la buona fede della contribuente. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 12.000 euro, oltre agli eventuali oneri.
Norme richiamate
Art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La norma è stata richiamata in relazione all'utilizzo di fatture ritenute oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
Art. 4 del decreto legislativo n. 74/2000
La Commissione ha ritenuto integrati i presupposti per la denuncia di un reato tributario e, conseguentemente, per il raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 331 del codice di procedura penale
È stato richiamato quale fondamento dell'obbligo di trasmissione della denuncia penale alla Procura della Repubblica.
Legge n. 208/2015, art. 1, comma 3
La disciplina successiva, che limita il raddoppio dei termini in caso di denuncia tardiva, è stata ritenuta non applicabile agli atti già notificati, in forza della disposizione transitoria.
Art. 7 della legge n. 212/2000
La contribuente ne aveva dedotto la violazione per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, ma l'eccezione non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel regime applicato dalla sentenza, il raddoppio dei termini di accertamento poteva operare quando l'Amministrazione rilevava una violazione tributaria astrattamente integrante un reato e sussisteva l'obbligo di denuncia; la denuncia non doveva necessariamente essere presentata entro il termine ordinario di accertamento.
- La disciplina più favorevole introdotta successivamente non incide automaticamente sugli atti già notificati, se la legge prevede una specifica disposizione transitoria di salvaguardia.
- Le spese di sponsorizzazione possono essere disconosciute quando risultano manifestamente sproporzionate rispetto alla visibilità ottenibile, soprattutto se il soggetto sponsorizzato presenta caratteristiche di evasore o di società-schermo. La mera esistenza formale della sponsorizzazione non è sufficiente a dimostrarne l'inerenza e l'effettività.
- In materia di fatture soggettivamente inesistenti e frodi IVA, il cessionario può perdere il diritto alla detrazione se l'Amministrazione dimostra, mediante elementi gravi, precisi e concordanti, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- La buona fede del contribuente deve essere supportata da documentazione e comportamenti commerciali coerenti. Acquisti ripetuti da società inserite in circuiti fraudolenti, rivendite immediate, documenti di trasporto falsi e assenza di giustificazioni economiche possono costituire indizi sufficienti contro la buona fede.
- La contestazione di una doppia imposizione non esclude automaticamente il recupero dell'IVA detratta: la detrazione può essere negata quando l'imposta è collegata a operazioni inesistenti o a una frode, anche se formalmente è stata corrisposta al fornitore.
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