Sentenza del 08/01/2019 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI IMU - Congregazione ecclesiastica - Immobile destinato alla comunità delle religiose - Esenzione - Compete - Scuola paritaria - Ente non commerciale - Svolgimento di attività didattica con modalità non commerciali - Rette pari al 40% dei costi totali - Esenzione - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IMU e TASI, per l'anno 2015, di un immobile appartenente alla Congregazione e utilizzato in parte come abitazione e sede di una comunità di religiose e in parte come scuola dell'infanzia paritaria. Il Comune sosteneva che l'immobile fosse interamente imponibile, ritenendo commerciale l'attività scolastica anche se svolta in perdita e contestando la tempestività delle comunicazioni e della documentazione catastale. La Congregazione chiedeva invece il riconoscimento dell'esenzione per entrambe le porzioni: quella destinata alla comunità religiosa, in quanto collegata ad attività di religione e culto, e quella destinata alla scuola, poiché gestita da un ente non commerciale con modalità non commerciali. Le rette annuali, pari complessivamente a 84.309,50 euro, coprivano circa il 40% dei costi totali di gestione, pari a 199.349,42 euro, e non coprivano neppure il costo del personale.
La decisione
La Commissione ha riunito i due procedimenti relativi a IMU e TASI, riconoscendo l'esenzione per l'intero immobile. La porzione destinata alla comunità delle religiose è stata considerata esente perché utilizzata per attività riconducibili alla religione e al culto, alla formazione dei religiosi e all'educazione cristiana. Anche la porzione adibita a scuola paritaria è stata dichiarata esente, poiché le rette costituivano soltanto una frazione dei costi effettivi e l'attività, caratterizzata da un disavanzo strutturale e dalla sostanziale impossibilità teorica di produrre utili, doveva ritenersi svolta con modalità non commerciali. Sono state respinte le contestazioni del Comune sulla mancata comunicazione e sui servizi aggiuntivi, ritenute smentite dalla documentazione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992
Sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222/1985.
La norma è stata applicata per riconoscere l'esenzione ICI, e quale riferimento sistematico per l'IMU, agli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività religiose, ricettive e didattiche svolte con modalità non commerciali.
Art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011
La disposizione estende all'IMU il regime di esenzione previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992.
La norma ha precisato che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti non commerciali utilizzati per attività indicate dalla legge, purché svolte con modalità non commerciali; il principio è stato utilizzato anche per la valutazione dell'attività scolastica.
Le attività si considerano svolte con modalità non commerciali quando sono effettuate a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico, tali da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio.
La scuola è stata considerata non commerciale perché le rette coprivano circa il 40% dei costi complessivi e meno del costo del personale, evidenziando un disavanzo strutturale e non una mera perdita contingente.
Art. 16, lettera a), Legge 222/1985
Attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
La presenza stabile della comunità religiosa nell'immobile è stata ricondotta alle attività di religione o culto, rendendo esente la porzione destinata all'abitazione e alla ricezione delle religiose.
È stato richiamato con riferimento al regime TASI e al coordinamento dell'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU o TASI, non è sufficiente che il proprietario sia un ente religioso: occorre dimostrare sia la natura non commerciale dell'ente sia l'effettivo utilizzo dell'immobile per una delle attività agevolate.
- Le diverse porzioni di uno stesso immobile possono essere valutate separatamente. Una parte destinata stabilmente alla comunità religiosa può essere esente anche se un'altra parte è destinata a un'attività distinta, come una scuola.
- L'attività didattica di un ente non commerciale può essere considerata svolta con modalità non commerciali quando le rette sono meramente simboliche o coprono solo una frazione dei costi effettivi del servizio.
- Una perdita occasionale non esclude necessariamente la natura commerciale dell'attività. Tuttavia, un rapporto strutturalmente e stabilmente insufficiente tra ricavi e costi, tale da rendere non prospettabile neppure teoricamente un utile, è un elemento rilevante per qualificare l'attività come non commerciale.
- La prova contabile deve essere concreta, coerente e non contestata: bilanci, costi del personale, rette effettivamente applicate e costi complessivi di gestione possono dimostrare le modalità non commerciali.
- Le comunicazioni preventive al Comune e la documentazione sull'utilizzo dell'immobile sono importanti per consentire all'ente impositore di verificare i requisiti dell'esenzione e per contrastare contestazioni sulla mancata dichiarazione.
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