Sentenza del 08/01/2019 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la cartella relativa a IVA, ritenute alla fonte e IRAP sostenendo di non aver ricevuto alcun precedente atto impositivo idoneo a spiegare la pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione deducendo che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato prima dell'iscrizione a ruolo e della cartella. Poiché il contribuente non aveva ritirato il plico depositato presso l'ufficio postale e non aveva impugnato tempestivamente l'avviso, la pretesa tributaria doveva ritenersi definitiva; la cartella avrebbe quindi potuto essere contestata soltanto per vizi propri.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la cartella di pagamento. Ha ritenuto provata la regolare notificazione dell'avviso di accertamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non ritirata dal contribuente dopo il deposito presso l'ufficio postale e il relativo avviso. L'avviso, non essendo stato impugnato nei termini, è divenuto esecutivo e irrevocabile. Il giudice ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione in appello della documentazione relativa alla notifica, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 800,00.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quando la cartella di pagamento è preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato, la cartella può essere contestata soltanto per vizi propri e non per rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai definitiva.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.
La parte può depositare per la prima volta in appello documenti rilevanti, inclusa la prova della notificazione dell'atto prodromico, senza che l'omessa produzione in primo grado determini automaticamente l'inammissibilità.
Sentenza Corte di Cassazione n. 16959 del 5 ottobre 2012
In tema di contenzioso tributario, l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello.
La giurisprudenza richiamata conferma che, nel processo tributario, i documenti possono essere prodotti liberamente anche in appello, pur se già disponibili in primo grado.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento risulta regolarmente notificato e non viene impugnato entro i termini, la pretesa tributaria diventa definitiva; la successiva cartella può essere contestata, di regola, soltanto per vizi propri.
- Il mancato ritiro di una raccomandata depositata presso l'ufficio postale non impedisce necessariamente il perfezionamento della notifica, se sono rispettate le formalità previste per l'assenza del destinatario e per l'avviso di deposito.
- In caso di contestazione della cartella per omessa notificazione dell'atto presupposto, l'ente impositore può dimostrare in giudizio la regolarità della notifica mediante ricevute, relate, avvisi di deposito e altra documentazione postale.
- Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti per la prima volta in appello, anche se avrebbero potuto essere depositati nel primo grado.
- Non ritirare gli atti tributari non elimina automaticamente gli effetti della notificazione; è quindi opportuno verificare tempestivamente gli avvisi di giacenza e valutare subito eventuali impugnazioni.
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