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Sentenza

Sentenza del 08/01/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Genova

IVA - credito - mancata presentazione della dichiarazione - esistenza - avvenuta dimostrazione - detraibilità - ammessa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso del credito IVA relativo all'anno d'imposta 2015. La dichiarazione IVA 2016 è stata presentata tardivamente il 7 dicembre 2017 e indicava un credito di euro 18.943,00. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo che la dichiarazione fosse ultra tardiva e, quindi, inidonea a costituire valido titolo per la restituzione. La società ha dedotto che la tardività rappresentava una violazione meramente formale e non poteva incidere sull'esistenza e sull'effettività del credito, che non erano state contestate.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso, annullato il diniego dell'Agenzia delle Entrate e riconosciuto alla società il diritto al rimborso di euro 18.943,00, oltre agli interessi di legge dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione fino al saldo. Il giudice ha ritenuto che la tardiva presentazione della dichiarazione non potesse, da sola, privare il contribuente del rimborso quando l'esistenza e l'effettività del credito risultassero dimostrate o fossero incontestate. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, poiché la violazione formale della contribuente aveva dato origine alla controversia.

Norme richiamate

  • Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i rimborsi IVA e costituisce la base normativa per il riconoscimento degli interessi sul rimborso, decorrenti, nel caso esaminato, dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione fino al saldo.

  • D.P.R. n. 633/1972, disciplina IVA

    Gli obblighi dichiarativi e contabili hanno principalmente una funzione informativa e di controllo. La tardività o l'omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto sostanziale alla detrazione o al rimborso, se il credito IVA è effettivo e adeguatamente dimostrato.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 17757/2016 e n. 17758/2016

    Il diritto alla detrazione IVA deriva dalle operazioni economiche effettivamente compiute e non soltanto dall'adempimento degli obblighi formali. Il credito può essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale, purché siano provati gli acquisti effettuati da un soggetto passivo, l'assoggettamento a IVA e la destinazione a operazioni imponibili.

Massime di principio

  • La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione IVA costituisce normalmente una violazione formale, ma non comporta automaticamente la perdita del credito se il contribuente dimostra la sua esistenza, effettività e spettanza sostanziale.
  • In caso di controllo automatizzato, l'Amministrazione non può negare il rimborso basandosi esclusivamente sulla tardività della dichiarazione quando il credito non sia contestato o risulti provato mediante fatture, registri IVA, documentazione contabile e prova delle operazioni imponibili.
  • Il contribuente deve comunque essere in grado di dimostrare che gli acquisti sono stati effettivamente effettuati, che l'IVA è stata applicata e che i beni o servizi sono destinati ad attività o operazioni imponibili.
  • Il principio non sana eventuali inesistenze, irregolarità sostanziali, operazioni fittizie o mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi della detrazione: la prevalenza della sostanza sulla forma opera solo quando il credito è reale e verificabile.
  • Il riconoscimento del credito e il rimborso possono essere soggetti a specifici termini, condizioni procedurali e poteri di controllo dell'Amministrazione; pertanto, la tardività non determina automaticamente la perdita del diritto, ma può comportare sanzioni o altre conseguenze formali.
  • Quando il rimborso viene riconosciuto, gli interessi decorrono secondo le regole dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, nel caso esaminato dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Testo integrale

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