Cassazione Penale, Sentenza n. 27098/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione della legge penale e motivazione apparente relativa all'art. 81, quarto comma, cod. pen.: si deduceva che il primo giudice non aveva rispettato il limite minimo di aumento della pena (non inferiore a un terzo) previsto in caso di applicazione della recidiva reiterata, e che la determinazione degli aumenti in continuazione avrebbe dovuto tener conto del principio che la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare quella che il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale (richiamando la giurisprudenza costituzionale: Corte cost., sent. 241/2015). Il ricorrente lamentava quindi errata applicazione e motivazione rispetto ai limiti di cumulo e recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con un motivo generico che non si è confrontato con la motivazione specifica resa dalla Corte di appello. Pur rilevando un errore interpretativo della Corte territoriale sull'art. 81, quarto comma (che quella Corte aveva inteso come riferimento alla sola pena edittale massima), la Cassazione ha osservato che la Corte d'appello ha comunque motivato, in termini concreti, la congruità dell'aumento complessivo in continuazione (21 mesi) sulla base della gravità e dell'intensità del dolo; motivazione che il ricorrente non ha efficacemente impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000. Nota di contesto: la sentenza di merito (Corte d'appello di Cagliari, 26/09/2022) aveva confermato la condanna in abbreviato a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per estorsione aggravata, lesioni personali e detenzione di hashish (lieve entità), unificati per continuazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., commi terzo e quarto
art. 81, quarto comma: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave"
La Corte ha ribadito che il minimo di un terzo va calcolato sulla pena del reato più grave comprensiva dell'aumento per la recidiva; inoltre la pena derivante dal cumulo giuridico non deve superare quella che il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale (interpretazione richiamata dalla Corte costituzionale). Il limite minimo si applica solo quando la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma che disciplina la recidiva reiterata, la cui applicazione attiva l'obbligo di aumento minimo previsto dall'art. 81, quarto comma, quando risulti da sentenza definitiva anteriore ai fatti contestati
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
"se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione"
Imposizione al giudice di quantificare la pena per ciascun reato, rendendo possibile il confronto con i limiti di cumulo e l'applicazione corretta dell'aumento minimo
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge con riguardo all'illegittimità della pena risultante da patteggiamento o da decisione, inclusa l'applicazione dei limiti di art. 81
Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile e consente misure sanzionatorie (es. ammende) in caso di profili di colpa nella proposizione del gravame
Corte costituzionale, sent. n. 241 del 2015
Ha affermato che la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare la pena che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale; il riferimento è alla pena adeguata alla fattispecie concreta e non alla mera pena edittale massima
Massime di principio
- Quando si impugna una condanna per violazione dell'art. 81, quarto comma, occorre articolare il motivo in modo specifico: indicare i calcoli numerici, la base (pena del reato più grave comprensiva dell'aumento per recidiva) e il confronto con l'ipotesi di cumulo materiale che si ritiene superata.
- Il limite minimo del 1/3 opera solo se la recidiva reiterata è stata previamente accertata con sentenza definitiva anteriore ai fatti; il difensore deve documentare la sussistenza/insussistenza di tale presupposto.
- Il giudice deve stabilire in sentenza la pena per ciascun reato (art. 533 c.p.p.): ciò rende possibile verificare se l'aumento per continuazione sia stato determinato correttamente; la mancanza di tale specificazione è un punto cruciale da contestare in modo puntuale.
- Se la Corte d'appello fornisce una motivazione alternativa, concreta e specifica sulla congruità dell'aumento in continuazione, il ricorrente deve confrontarsi espressamente con tale motivazione; un motivo generico sarà dichiarato inammissibile.
- La giurisprudenza costituzionale impone che il confronto sia con la pena che il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale nella concreta fattispecie e non con le sole pene edittali massime; i calcoli e le argomentazioni devono tenerne conto.
- La violazione dei limiti di cumulo (massimo o minimo) è denunciabile in Cassazione e può comportare l'illegittimità della pena, ma il motivo deve essere formulato con precisione tecnica e numerica per evitare l'inammissibilità.
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