Cassazione Civile, Sentenza n. 18716/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (sez. staccata di Catania) che, in un giudizio d'ottemperanza, aveva accolto la richiesta del contribuente disponendo l'integrale rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992 (sentenza di cognizione divenuta irrevocabile). L'Amministrazione aveva dedotto di aver adempiuto solo per la metà della somma riconosciuta, richiamando l'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, e il Provvedimento direttoriale del 26/09/2017, che stabiliscono la riduzione del 50% dei rimborsi qualora le richieste eccedano le risorse stanziate e disciplina le modalità di erogazione; secondo l'Agenzia tali limiti e procedure si applicano anche ai rimborsi disposti in attuazione di sentenze passate in giudicato e dovevano essere considerati nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito il principio secondo cui le disposizioni introdotte dall'art. 16-octies d.l. 20/6/2017 (e il provvedimento direttoriale attuativo) regolano modalità e procedure di attuazione del diritto al rimborso e non incidono sul diritto sostanziale accertato in sede di cognizione. Pertanto tali limiti si applicano nella fase esecutiva/di ottemperanza anche quando il diritto sia stato riconosciuto con sentenza definitiva: il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare le procedure contabili e straordinarie previste (es. nomina di commissario ad acta, emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato nei limiti delle possibilità finanziarie. La sentenza impugnata è stata cassata.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
«In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017».
La norma instaura un limite procedimentale/all'attuazione dei rimborsi (riduzione al 50% e possibile sospensione al venir meno delle risorse) che non sopprime il diritto sostanziale al rimborso ma ne determina le modalità di esecuzione secondo la capienza delle risorse stanziate.
Costituisce ius superveniens che regola l'attuazione/erogazione dei rimborsi (anche giudiziali). I limiti introdotti (riduzione percentuale e priorità/ordine di erogazione) si applicano nella fase di esecuzione/ottemperanza e non incidono sull'accertamento del diritto nel giudizio di cognizione.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)
«2.1 ... l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L'Agenzia ... erogare gli importi ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota ... 2.3 ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati...»
Stabilisce le modalità operative di applicazione della riduzione del 50% e dell'ordine/proporzionalità di erogazione quando le risorse sono insufficienti; attua l'art. 1, comma 665.
art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con legge 28 febbraio 2020, n. 8
Ha incrementato l'ammontare complessivo delle risorse disponibili (da €90.000.000 a €160.000.000 senza ripartizione annuale) ma non ha modificato il meccanismo di limitazione procedimentale previsto dall'art. 1, comma 665; non elimina l'applicabilità dei limiti in fase esecutiva.
art. 70, d.lgs. n. 546/1992 (giudizio di ottemperanza tributario)
Indica la sede processuale nella quale il giudice deve verificare e disciplinare l'attuazione del giudicato tributario; secondo la Corte il giudice d'ottemperanza ha poteri attuativi e ricognitivi per verificare la capienza delle risorse e adottare provvedimenti necessari per l'esecuzione nei limiti normativamente stabiliti.
art. 4, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella legge 28 dicembre 1997, n. 30
Consente l'emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso da parte dell'Amministrazione nei casi di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e assenza di disponibilità finanziaria; strumento richiamato per assicurare l'attuazione del giudicato anche quando i capitoli di spesa non abbiano immediata capienza.
Massime di principio
- I limiti di stanziamento e la riduzione percentuale (50%) previsti dall'art. 1, comma 665 l. n. 190/2014 e dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 disciplinano modalità di attuazione del rimborso e non estinguono il diritto sostanziale già riconosciuto in sede di cognizione.
- Tali limiti si applicano nella fase esecutiva/di ottemperanza anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato: quindi le eccezioni sulla carenza di fondi devono essere dedotte e valorizzate nell'ottemperanza, non nel merito.
- Il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili e straordinarie previste (es. nomina di commissario ad acta, emissione di speciale ordine di pagamento in conto sospeso, erogazione proporzionale o secondo cronologia) per dare concretezza al giudicato nel rispetto dei limiti normativi.
- La mancata disponibilità immediata di risorse non giustifica di per sé la definitiva negazione del pagamento: può comportare solo il differimento o l'attuazione secondo modalità speciali, in linea con principi costituzionali e convenzionali (evitando una falcidia sostanziale del diritto).
- Se l'Amministrazione intende far valere l'eccedenza delle istanze rispetto alle risorse, deve fornire elementi sulla consistenza delle altre domande o sulla capienza complessiva: tale verifica rientra nelle attività del giudice d'ottemperanza e non può essere pretesa come onere di prova rigoroso nel giudizio di cognizione.
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