Cassazione Penale, Sentenza n. 20391/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di Marletta per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa contestava la consistenza dei gravi indizi: riteneva le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia inconclusive, contraddittorie o non riscontrate, metteva in dubbio l'identificazione del ricorrente nella 'carta degli stipendi' (voce "Mario Mall"), sottolineava l'assenza della aggravante di mafia in un procedimento per stupefacenti e rilevava incongruenze sul ruolo e sulle piazze di spaccio attribuite al ricorrente. Sosteneva, in sostanza, che mancassero elementi idonei a dimostrare l'intraneità stabile e organica al clan Nizza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la valutazione dei gravi indizi, valorizzando dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia (Scavone, Privitera, Corra, Scordino) e riscontri esterni quali sequestri, arresti e il documento indicato come 'foglio degli stipendi' dove appare la voce interpretata come riferibile al ricorrente. È stata ritenuta significativa anche la vicenda del pestaggio del fratello del ricorrente e gli altri elementi che indicano disponibilità di beni, armi e benefici riconducibili al gruppo. Le esigenze cautelari sono state giudicate sussistenti alla luce dell'operatività del clan, dei precedenti penali del ricorrente e della mancata prova di ravvedimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per contestare l'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che la partecipazione si valuta in termini di inserimento stabile e organico nella struttura e tramite indicatori fattuali gravidi e precisi.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norma invocata per il motivo di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge). La Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni circa i gravi indizi, consentendo il controllo solo dell'adeguatezza e della logicità della motivazione.
Richiamato nel testo perché il ricorrente era già stato giudicato in un procedimento per stupefacenti dove non era stata contestata l'aggravante mafiosa; la Corte osserva che l'assenza dell'aggravante in quel procedimento non esclude automaticamente l'appartenenza al clan in relazione a diverso compendio probatorio.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità processuali a seguito della sentenza).
Massime di principio
- Per misure cautelari per associazione mafiosa, la convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborata da riscontri esterni (sequestri, arresti, documenti) costituisce base valida per ritenere sussistenti i gravi indizi.
- L'assenza dell'aggravante di mafia in un procedimento diverso non costituisce di per sé prova contraria definitiva: occorre valutare il complesso probatorio specifico riferito al periodo contestato.
- Elementi 'facta concludentia' come la partecipazione a riunioni, l'assegnazione di piazze di spaccio, il percepimento di emolumenti indicati in documenti del gruppo o la disponibilità di beni riconducibili al clan sono rilevanti per desumere l'intraneità stabilmente organica.
- Il cosiddetto 'tempo silente' non elimina automaticamente le esigenze cautelari; la valutazione dipende dall'operatività attuale del gruppo e dal quadro personale dell'indagato (precedenti, condotte recenti).
- In sede di cassazione non è consentito ribaltare semplicemente la valutazione di merito: la difesa deve dimostrare che la motivazione è illogica, contraddittoria o inidonea rispetto ai principi di diritto, non limitarsi a un riesame valutativo dei fatti.
- Per la difesa, per risultare efficace contro misure cautelari fondate su dichiarazioni di collaboratori, è utile produrre elementi di riscontro specifici che mettano in crisi i punti nodali della ricostruzione (es. alibi documentali, smentite oggettive delle ricostruzioni, prova negativa della corrispondenza tra nominativi in documenti e l'imputato).
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