Cassazione Penale, Ordinanza n. 36497/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 31 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia con rito abbreviato ex art. 442 c.p.p. per il reato di detenzione illecita di stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con pena di due anni di reclusione e 4.200 euro di multa. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello aveva escluso la lieve entità considerando, nella valutazione complessiva, il quantitativo di hashish, pari a 163 dosi, e le modalità del fatto: la sostanza era stata rinvenuta in un locale attrezzato come piazza di spaccio, dotato di videosorveglianza con monitor e videoregistratore interni e di vetro specchio blindato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura riproponesse profili già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’appello e che la motivazione di merito fosse logica, coerente e fondata sulla valutazione globale degli elementi rilevanti per l’ipotesi di lieve entità. Ha osservato che il ricorrente aveva formulato una critica meramente avversativa, senza indicare ragioni idonee a intaccare il percorso argomentativo dei giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Danilo Danese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 alla pena di anni 2 di reclusione e euro 4200 di multa ..
La disposizione individua il reato per il quale è stata confermata la condanna, ma la decisione di legittimità non riesamina nel merito la responsabilità né interpreta autonomamente la fattispecie base.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.
La valutazione della lieve entità richiede l’esame di tutti gli aspetti rilevanti e una motivazione che spieghi perché gli elementi ostativi prevalgano, anche considerando se la loro carica negativa sia compensata da altri elementi indicativi di minore offensività. La valutazione globale, se sorretta da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione nei termini di una mera contrapposizione di valutazioni.
Danilo Danese ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., in ordine al reato d cui all'art. 73 comma 1 d.P.R n. 309/90 alla pena di anni 2 di reclusione e euro 4200 di multa ..
La norma è richiamata per identificare il rito abbreviato nel quale il Tribunale aveva pronunciato la condanna; la Corte di cassazione non affronta questioni interpretative relative al rito.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per riconoscere o negare la lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve valutare tutti gli aspetti normativamente rilevanti e motivare la prevalenza attribuita agli elementi ritenuti decisivi, spiegando anche perché la loro valenza ostativa non sia compensata da altri elementi indicativi di ridotta offensività.
- La valutazione della lieve entità deve considerare la condotta nella sua globalità; possono assumere rilievo ostativo tanto il quantitativo di stupefacente quanto le modalità organizzative e concrete della detenzione e dello spaccio.
- In cassazione non è sindacabile una motivazione logica e coerente che abbia valutato globalmente gli elementi del fatto; la mera contrapposizione della diversa lettura del ricorrente, priva di argomenti idonei a incrinare il ragionamento di merito, non supera il vaglio di ammissibilità.
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