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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09967/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripetizione di indebito proposta da una società titolare di un rapporto di conto corrente contro la banca originariamente convenuta, per somme asseritamente riscosse in forza di clausole ritenute illegittime del conto corrente, in particolare capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali determinati per rinvio agli usi su piazza, applicazione di tassi superiori alla soglia e commissione di massimo scoperto. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca, rimasta contumace. In appello la corte territoriale ha invece ritenuto che il credito fosse stato ceduto a una società di gestione attiva prima della causa, con conseguente difetto di legittimazione passiva della banca, e ha considerato legittimo l’intervento del cessionario in appello; inoltre ha ritenuto provata l’estinzione del rapporto obbligatorio per effetto di un accordo transattivo prodotto in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., riformando la decisione e rigettando la domanda. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la banca, essendo priva di legittimazione passiva, non avesse interesse ad appellare; 2) violazione degli artt. 344 e 404 c.p.c., assumendo l’inammissibilità dell’intervento in appello della società cessionaria, perché non sarebbe stato dedotto alcun pregiudizio da futura sentenza; 3) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il documento prodotto dalla banca non contenesse un vero accordo transattivo ma una mera comunicazione; 4) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 c.p.c., contestando l’ammissibilità della produzione documentale tardiva in appello da parte della banca contumace, che avrebbe potuto produrre quel documento in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la banca, pur poi riconosciuta priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda, aveva comunque interesse ad impugnare la condanna di primo grado, perché soccombente in senso sostanziale; ciò legittimava anche le produzioni documentali nei limiti di rito. Ha inoltre ritenuto corretta la partecipazione in appello della società cessionaria, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, posizione che la rende titolare del rapporto e non semplice terzo ai fini della tutela ex art. 344 c.p.c. Quanto ai motivi sul documento e sulla motivazione, la Corte ha rilevato che la doglianza contro la produzione della banca era comunque inammissibile per difetto di interesse, poiché lo stesso documento era stato prodotto anche dalla società cessionaria, e che le censure motivazionali non erano proponibili nella forma dedotta, essendo oggi consentito solo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione del documento o della sua lettura alternativa. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza anche solo sostanziale e l'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla necessità di correlare l'interesse a impugnare alla posizione sostanziale della parte rispetto al giudicato.

  • art. 344 c.p.c.

    L'intervento in appello è limitato ai terzi legittimati all'opposizione di terzo, ma il successore a titolo particolare nel diritto controverso che intervenga assume la posizione del dante causa.

  • art. 404 c.p.c.

    Costituisce il parametro per individuare i terzi che possono intervenire in appello in via anticipata, per prevenire il pregiudizio derivante dalla futura sentenza.

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione documentale in appello è ammessa nei limiti di rito; nel caso concreto la Corte ha reputato il documento indispensabile ai fini della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non come insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalle parti a sostegno delle censure sulla valutazione del documento, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalle parti in relazione al travisamento della prova; la Corte ha escluso che fosse configurabile un vizio sindacabile nei termini dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nella doglianza sulla pretesa tardiva produzione documentale, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare sussiste ogni volta che la parte sia risultata soccombente in senso sostanziale, anche se successivamente si discuta della sua legittimazione passiva; la condanna di primo grado è di per sé idonea a fondare l'interesse all'appello.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso che intervenga nel processo assume la posizione del dante causa e può partecipare al giudizio di impugnazione senza necessità di dimostrare ulteriori profili di pregiudizio o collusione.
  • Nel giudizio d'appello, la produzione documentale tardiva può essere scrutinata nei limiti consentiti dal codice; la contestazione della sua ammissibilità richiede un interesse concreto e attuale, che manca se il medesimo documento è stato prodotto anche da altra parte legittimata.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non consente di rimettere in discussione la lettura del documento o la preferenza accordata dal giudice di merito a una ricostruzione fattuale diversa da quella prospettata dal ricorrente.
  • La censura per travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito quando il giudice abbia comunque preso in esame il fatto storico rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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