Cassazione Civile, Ordinanza n. 35430/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi, contro la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008 emesso nei confronti di una società in liquidazione. L'Ufficio aveva recuperato l'IVA indebitamente detratta in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, connesse a cessioni intracomunitarie di accessori per autoveicoli verso vari soggetti esteri. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato motivazione apparente della sentenza di merito, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su argomenti non utilizzati dall'Ufficio, avesse dato per non contestata la documentazione contabile e non avesse spiegato il percorso logico probatorio. Con i motivi dal secondo al quinto ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla valutazione delle prove sulle operazioni con singole società estere, contestando che la CTR avesse attribuito rilievo a elementi ritenuti non pertinenti o non idonei a dimostrare l'effettività delle operazioni. Con gli ultimi due motivi ha nuovamente lamentato motivazione apparente per la valutazione delle operazioni con due società slovacche, censurando l'interpretazione della documentazione fiscale straniera e sostenendo che essa deponeva per la fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e infondati, o comunque inammissibili, gli altri motivi. Ha affermato che la motivazione della CTR non era meramente apparente, ma esistente e intellegibile, poiché aveva esaminato specificamente le prove e tratto da esse il convincimento dell'effettività delle operazioni contestate. Ha inoltre osservato che le censure su artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in realtà miravano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la sufficienza della motivazione, profili non scrutinabili come violazioni di legge nei termini prospettati. Quanto ai motivi finali, la Corte ha rilevato che la motivazione sulla effettività delle vendite e sulla irrilevanza della destinazione successiva della merce era percepibile, e che la doglianza difettava anche di autosufficienza quanto al contenuto delle certificazioni estere richiamate. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
La Corte distingue tra denuncia di violazione di legge e censura sulla motivazione, precisando che le doglianze formulate contro la valutazione delle prove non integrano, di per sé, i vizi denunciati ai numeri 3 e 4, e che l'erronea valutazione del materiale istruttorio è sindacabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del giudizio sulle prove; non basta che attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La valutazione comparativa e il diverso apprezzamento delle prove offerte dalle parti rientrano nel potere del giudice di merito e non integrano violazione dell'art. 115 c.p.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce a parte diversa da quella onerata; non quando ritenga, magari erroneamente, che la parte onerata abbia assolto il proprio carico probatorio, ipotesi che attiene alla valutazione del risultato probatorio.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito è apparente solo quando manchi effettivamente un percorso argomentativo comprensibile; non è apparente una motivazione magari sintetica, ma che consenta di ricostruire le ragioni della decisione.
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare il prudente apprezzamento delle prove: essa richiede la deduzione che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o in violazione esplicita della regola di giudizio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda l'erronea individuazione della parte gravata dall'onere probatorio, non l'asserita errata valutazione dell'esito delle prove.
- Quando il giudice di merito esamina le prove e le ritiene idonee a dimostrare l'effettività delle operazioni, la critica che si limiti a prospettare una lettura alternativa degli stessi elementi è inammissibile o comunque non decisiva in sede di legittimità.
- La censura deve essere autosufficiente: se si contesta l'interpretazione di documenti esteri o di atti acquisiti nel merito, occorre riportarne adeguatamente il contenuto rilevante, non essendo sufficiente un'affermazione difforme della parte ricorrente.
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