Cassazione Civile, Ordinanza n. 24873/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
Due soci di una cooperativa impugnavano davanti ad arbitri la delibera assembleare del 1° luglio 2023 che li aveva esclusi dalla società. Il collegio arbitrale, investito della controversia, rigettava l'eccezione della cooperativa sulla propria incompetenza a conoscere dell'esclusione dei soci, affermando l'applicabilità della clausola compromissoria anche alle controversie sulla qualità di socio e interpretando lo statuto in senso estensivo. La cooperativa proponeva allora regolamento facoltativo di competenza davanti alla Corte di cassazione, deducendo un unico motivo contro la decisione arbitrale sulla competenza. I soci resistevano chiedendo il rigetto, mentre il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'impugnazione proposta fosse diretta contro una pronuncia sulla competenza resa da un collegio arbitrale e non da un giudice ordinario; pertanto, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., non era esperibile il regolamento di competenza, ma soltanto i mezzi di impugnazione previsti per il lodo, in particolare l'impugnazione ex art. 829, n. 12, c.p.c. Le spese sono state rinviate al definitivo del giudizio arbitrale.
Norme richiamate
la clausola compromissoria sia vincolante anche per coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia
richiamato dal collegio arbitrale per affermare che la clausola compromissoria si applica anche alle controversie in cui sia contestata la qualità di socio.
richiamato dal collegio arbitrale come criterio interpretativo in senso estensivo della convenzione arbitrale, nel senso di devolvere agli arbitri tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
la sentenza o l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43
la Corte lo interpreta nel senso che il regolamento di competenza è esperibile solo contro la pronuncia di un giudice ordinario sulla competenza in relazione alla clausola compromissoria, non contro la decisione resa dagli arbitri sulla propria competenza.
indicato dalla Corte come il rimedio esperibile avverso la decisione arbitrale che abbia riconosciuto la propria competenza.
richiamato per escludere che dalla scomparsa dell'avverbio "soltanto" possa desumersi l'ammissibilità del regolamento di competenza avverso il lodo; restano proponibili solo i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
richiamato quale norma procedurale cui rinvia l'art. 819-ter c.p.c. per l'impugnazione delle pronunce sulla competenza del giudice ordinario.
richiamato quale norma procedurale cui rinvia l'art. 819-ter c.p.c. per l'impugnazione delle pronunce sulla competenza del giudice ordinario.
citato quanto alla memoria depositata dai controricorrenti nel procedimento di regolamento di competenza.
citato per le memorie e le conclusioni nel procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
citato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è il mezzo di impugnazione esperibile contro una decisione resa dagli arbitri sulla propria competenza, poiché l'art. 819-ter c.p.c. riguarda la pronuncia del giudice ordinario in relazione a una convenzione d'arbitrato.
- Quando il collegio arbitrale afferma o nega la propria competenza, il rimedio è quello previsto per l'impugnazione del lodo, non il regolamento di competenza.
- La clausola compromissoria può estendersi, secondo il tenore della convenzione e l'interpretazione sistematica dello statuto, anche alle controversie in cui sia contestata la qualità di socio, ma tale questione non muta il regime dei mezzi di impugnazione della decisione arbitrale.
- In tema di arbitrato, i mezzi di impugnazione sono tipici e tassativi: non è consentito introdurre rimedi non previsti dalla legge contro il lodo o contro le ordinanze arbitrali aventi contenuto decisorio sulla competenza.
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