Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un’autovettura, emesso per il mancato pagamento di TARI/TARES riferite alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. La contribuente deduceva di non aver ricevuto le ingiunzioni presupposte, contestava la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’ufficio finanziario comunale, sosteneva l’illegittimità del fermo perché il veicolo sarebbe stato bene strumentale all’attività d’impresa, eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché il debito sarebbe stato della società di cui era legale rappresentante, e invocava la prescrizione per l’annualità 2013. In appello chiedeva inoltre la sospensione del giudizio per la pendenza di altro ricorso in Cassazione relativo alla medesima pretesa tributaria. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione dell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio dovesse essere sospeso in attesa dell’esito del procedimento pendente in Cassazione; (2) omessa o insufficiente motivazione e violazione delle norme sul beneficium excussionis, lamentando che il fermo fosse stato disposto senza considerare la disciplina invocata e che la motivazione della sentenza fosse carente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era identità tra il presente giudizio e quello richiamato dalla ricorrente: i preavvisi di fermo riguardavano beni diversi, sicché non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria, né era dimostrato che la decisione dell’altro giudizio fosse realmente pregiudiziale. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: inammissibile per la doppia conforme e per la critica alla motivazione non più proponibile nei termini dedotti, oltre che per censure alla valutazione delle prove; infondato perché il fermo amministrativo non è atto di espropriazione forzata, ma misura cautelare alternativa all’esecuzione, e il beneficium excussionis andava fatto valere già contro l’ingiunzione di pagamento, non nel giudizio contro il fermo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, a una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
La sospensione necessaria è ammessa solo quando la definizione di una controversia tributaria dipenda dalla decisione di un’altra controversia devoluta a una commissione tributaria; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso per difetto di reale pregiudizialità e per diversità dell’oggetto dei procedimenti.
La sospensione necessaria per pregiudizialità opera solo nei casi in cui la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se è già definita con sentenza non passata in giudicato, rileva semmai la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
Quando la causa pregiudicante è già definita ma non ancora passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può, in via facoltativa, attendere il passaggio in giudicato oppure decidere in modo difforme sulla base di una valutazione prognostica ragionevole.
È richiamato per affermare che il creditore può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge.
artt. 2304, 2315, 2461 e 2268 c.c.
Sono invocati dalla ricorrente in relazione al beneficium excussionis, ma la Corte osserva che la relativa tutela non può essere fatta valere nel giudizio contro il fermo amministrativo, bensì nella fase precedente relativa all’ingiunzione di pagamento.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente la condanna per responsabilità aggravata; la Corte vi fa applicazione e liquida una somma ulteriore a carico della ricorrente.
Il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati può condurre, in caso di definizione conforme alla proposta, alla valutazione legale della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati non ha natura di espropriazione forzata, ma di misura cautelare alternativa all’esecuzione, finalizzata a indurre il debitore all’adempimento; pertanto le doglianze che attengono ai limiti dell’esecuzione forzata devono essere veicolate, se del caso, contro l’atto presupposto e non soltanto contro il preavviso di fermo.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità richiede un nesso effettivo e non meramente ipotetico tra causa pregiudicante e causa dipendente; non basta la mera identità della pretesa creditoria se gli atti o i beni coinvolti nei due giudizi sono diversi e non è certo che la decisione dell’uno definisca l’altro.
- Quando il giudizio di cui si assume la pregiudizialità è già stato deciso con sentenza non passata in giudicato, non opera l’art. 295 c.p.c., ma solo, in via facoltativa, la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Nel giudizio sul fermo amministrativo il contribuente deve allegare e provare i fatti costitutivi delle eccezioni che intendono paralizzare la pretesa, incluso l’eventuale carattere strumentale del bene.
- In presenza di doppia conforme, è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o nella mera contestazione della sufficienza della motivazione, se non vengono prospettati specifici vizi autonomi e decisivi.
- Il beneficium excussionis, ove invocabile, deve essere fatto valere nella fase genetica del titolo o dell’atto presupposto e non può essere utilizzato per contestare in via tardiva una misura cautelare successiva che presuppone un credito già consolidato.
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