Cassazione Penale, Sentenza n. 3078/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'identificazione come autore del reato sostenuta sulle immagini delle telecamere e su elementi confidenziali, ritenendo le riprese non univoche e gli elementi (abbigliamento, occhiali, tatuaggi) meramente congetturali; 2) la qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni aggravate, deducendo che la mano impugnante l'arma era rivolta verso il basso, che i fori rilevati indicano ferita non a organi vitali e che la vittima si è recata autonomamente in ospedale; 3) la mancata motivazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in sede di rinnovazione ex art. 309, comma 10 c.p.p., contestando l'uso di altri titoli cautelari e di un mandato di arresto europeo come elementi rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva mantenuto la custodia in carcere. Motivazioni principali: 1) la valutazione dell'identificazione tramite i fotogrammi è adeguata e il ricorrente non ha rispettato il requisito di autosufficienza del ricorso (non ha allegato i fotogrammi o documenti necessari a comprovare il travisamento); 2) la qualificazione come tentato omicidio è corretta perché il dolo va valutato sulle circostanze ex ante e le modalità di condotta (uso dell'arma in luogo pubblico, esplosione di colpi, movimento della vittima) sono idonee a far ritenere il proposito omicidiario; 3) le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sono state motivatamente individuate nella gravità del fatto e nella consistente capacità criminale del soggetto, anche alla luce di altri titoli cautelari, senza che la pendenza di procedimenti autonomi ne pregiudichi la rilevanza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Usate per qualificare l'azione come tentato omicidio: il dolo omicidiario si ricava dalle modalità ex ante dell'azione, non dagli effetti postumi.
art. 309, comma 10 c.p.p.
Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza possono fondarsi sulla gravità del fatto e sulla capacità criminale del soggetto; non è richiesto necessariamente un elemento nuovo sopravvenuto.
Norme sull'efficacia dell'impugnazione cautelare
art. 173 disp. att. c.p.p.
Impone il requisito di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve allegare i documenti essenziali (es. fotogrammi, perizie) per contestare la motivazione di merito.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In impugnazioni cautelari il requisito di autosufficienza è essenziale: senza allegare i documenti decisivi (fotogrammi, perizie, referti) la censura che pretende di travisare le prove rischia l'inammissibilità o l'infondatezza.
- In tema di tentato omicidio il giudizio sul dolo si forma sulle circostanze esistenti al momento dell'azione (ex ante): il fatto che la vittima non sia mortalmente ferita o si sia spostata non esclude il proposito omicidiario se le modalità dell'azione erano idonee a causare la morte.
- Nelle impugnazioni di provvedimenti di riesame la Corte di legittimità verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione, ma non sostituisce la valutazione di merito del giudice di merito con una diversa lettura delle stesse emergenze probatorie.
- Le 'esigenze cautelari di eccezionale rilevanza' ai sensi dell'art. 309, comma 10 c.p.p. possono essere fondate anche sulla particolare gravità del reato e sulla capacità criminale dell'indagato; non è indispensabile dimostrare nuovi elementi sopravvenuti.
- Se si contesta l'identificazione tramite riprese video, è fondamentale allegare i fotogrammi rilevanti e, se necessario, consulenze tecniche (enhancement, comparazione biometrica) per rendere autosufficiente la censura.
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