Cassazione Civile, Ordinanza n. 29937/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura e installazione di un impianto di depurazione dell'aria, eseguita da una società fornitrice in favore di una società conduttrice di un locale commerciale di proprietà di altra società. La fornitrice, rimasta insoddisfatta nel recupero del proprio credito verso la conduttrice e i soci illimitatamente responsabili, cedette il credito a una terza società che agì contro la proprietaria dell'immobile chiedendo l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo che l'arricchimento fosse indiretto, perché conseguito da soggetto diverso da quello destinatario della prestazione, e che comunque l'azione fosse preclusa dalla possibile azione contrattuale derivante dalla cessione del credito. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente denunciò: 1) falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che il vantaggio della proprietaria fosse diretto, consistente nell'incremento immediato e permanente del valore dell'immobile, e che comunque arricchimento e impoverimento dipendessero da un fatto costitutivo unico e inscindibile; 2) falsa applicazione dell'art. 2042 c.c., contestando la ritenuta insussistenza del requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, poiché gli altri rimedi sarebbero risultati comunque infruttuosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale abbia falsamente applicato l'art. 2041 c.c. perché ha escluso l'azione solo in ragione della natura indiretta dell'arricchimento, senza considerare che, secondo la giurisprudenza richiamata, l'azione può essere esperita anche in caso di arricchimento indiretto quando il vantaggio sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello, che dovrà riesaminare la vicenda verificando se la proprietaria abbia acquisito l'impianto e se lo abbia fatto a titolo gratuito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una questione già dichiarata assorbita dal giudice di appello e da riesaminare in sede di rinvio. La causa è stata rinviata anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
azione di arricchimento senza causa
L'azione è proponibile solo in mancanza di altro rimedio giudiziale e in presenza di un fatto causativo unico dell'impoverimento e dell'arricchimento; tuttavia è ammessa anche nell'ipotesi di arricchimento indiretto quando il vantaggio sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito o dalla pubblica amministrazione, per ragioni di equità.
carattere di sussidiarietà dell'azione
La doglianza sulla sussidiarietà è stata ritenuta assorbita in appello e quindi da riesaminare dal giudice di rinvio; il motivo è stato dichiarato inammissibile in questa fase.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento senza causa richiede, in linea di principio, la mancanza di altri rimedi giudiziali e un nesso causale unico tra prestazione dell'impoverito e vantaggio dell'arricchito.
- L'arricchimento indiretto non esclude automaticamente l'azione ex art. 2041 c.c.; essa può essere ammessa quando il terzo abbia conseguito il vantaggio a titolo gratuito, in ragione della funzione equitativa dell'istituto.
- Quando il giudice di merito escluda l'azione di arricchimento per la sola mancanza di unicità del fatto costitutivo, senza esaminare la possibile gratuità del vantaggio conseguito dal terzo, si ha falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.
- Le questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e destinate a essere riesaminate in rinvio non possono essere utilmente dedotte come motivo autonomo di cassazione in quella stessa fase.
Come è indicizzato
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