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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27096/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento del compenso maturato per l'attività di assistenza legale svolta in un precedente processo civile. Il giudice di pace aveva riconosciuto solo parte della somma richiesta; il tribunale, in appello, aveva ulteriormente ridotto il compenso liquidato e compensato le spese di entrambi i gradi. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello avversario, che non avrebbe individuato con chiarezza i capi impugnati e le ragioni di censura; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione del tribunale, che avrebbe ridotto d'ufficio il compenso pur in mancanza di specifica domanda; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del D.M. n. 127 del 2004, contestando la riduzione del compenso e il rilievo attribuito dal tribunale al fatto che nel giudizio presupposto fosse stato liquidato un importo analogo alla controparte; 4) motivo sostanzialmente connesso al terzo, sulla determinazione degli onorari e sulla loro debenza indipendentemente dalla pronuncia sulle spese; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, subordinata all'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: l'appello era sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nel testo riformato, e la contestazione del compenso professionale consentiva al giudice di merito di verificare anche il quantum debeatur senza violare l'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché diretti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e della quantificazione del compenso, attività riservata al giudice di merito e nel caso non viziata da errori logico-giuridici. Ha dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese, essendo il ricorso respinto. Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello, dopo la riforma del 2012, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione occorre la specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti, come l'atto di appello richiamato nel motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio di pagamento di prestazioni professionali, la contestazione anche generica dell'attività o della sua consistenza consente al giudice di verificare d'ufficio il quantum debeatur, senza extrapetizione.

  • D.M. n. 127 del 2004

    La Corte non ne ricava un principio autonomo favorevole al ricorrente; considera inammissibile la censura che mira a rivalutare la quantificazione del compenso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira a una diversa valutazione del merito e non denuncia un reale vizio motivazionale decisivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese resta assorbito dal rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'art. 342 c.p.c. è rispettato quando l'atto consente di individuare con chiarezza i capi della sentenza impugnati e le ragioni della critica, senza necessità di forme sacramentali o di un elaborato alternativo di sentenza.
  • Nel giudizio per il pagamento di compensi professionali, qualsiasi contestazione dell'attività svolta o della sua consistenza abilita il giudice a verificare anche l'esatto ammontare del compenso dovuto, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Le censure di legittimità che mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e la quantificazione equitativa o tecnica del compenso sono inammissibili se non denunciano un effettivo vizio di legge o un omesso esame decisivo.
  • La determinazione del compenso dell'avvocato può essere effettuata attraverso l'esame degli atti della causa presupposta; l'eventuale richiamo a importi liquidati nel giudizio precedente può costituire argomento accessorio, non decisivo.
  • Quando il ricorso è respinto, il motivo sulle spese processuali resta assorbito; può inoltre essere applicato il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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