Cassazione Civile, Ordinanza n. 15159/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla rovina di un palazzetto dello sport realizzato per conto di un Comune. Il Comune aveva convenuto in giudizio l’impresa appaltatrice, il progettista, il direttore dei lavori e la società che aveva acquisito l’azienda dell’appaltatrice, chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda verso la cessionaria era stata respinta, ritenendosi che il debito risarcitorio non risultasse dalle scritture contabili alla data della cessione e quindi non fosse opponibile alla cessionaria ex art. 2560, comma 2, c.c. In appello, invece, la società cessionaria è stata condannata al risarcimento, perché la corte territoriale ha ritenuto: da un lato, che la cessione d’azienda integrasse un abuso del diritto e una lesione del credito del Comune; dall’altro, che il rapporto d’appalto fosse ancora pendente al momento della cessione, in quanto il certificato di collaudo era solo provvisorio e la rovina dell’opera, seguita alla revoca del certificato, era intervenuta entro il biennio previsto dalla disciplina applicabile, sicché la cessionaria sarebbe subentrata nel rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 2558 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per insussistenza dell’abuso del diritto e per contraddittorietà della motivazione sull’asserita pendenza del rapporto contrattuale; 2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dei principi sulla lesione del credito, contestando l’inquadramento in termini di illecito aquiliano; 3) violazione di norme processuali sulla consulenza tecnica, lamentando la nullità della CTU per acquisizione di documenti prima del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Quanto al primo, ha osservato che la sentenza d’appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: la prima, sull’abuso del diritto nella cessione d’azienda; la seconda, sulla perdurante pendenza del rapporto d’appalto e quindi sul subentro della cessionaria nel contratto ex art. 2558 c.c. La Corte ha valorizzato la disciplina del collaudo provvisorio dell’opera pubblica: poiché il certificato non era divenuto definitivo e la rovina dell’opera si era verificata entro il termine biennale, il rapporto contrattuale era ancora in essere quando è avvenuta la cessione. Ha inoltre rilevato che la stessa cessionaria si era comportata come interlocutore del Comune, confermando nella sostanza il proprio subentro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il riferimento alla lesione del credito era comunque interno alla ratio sull’abuso del diritto ed estraneo alla ratio autonoma dell’inadempimento contrattuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa le derivasse dalla dedotta violazione del contraddittorio nella fase tecnica, né aveva rispettato gli oneri di specificità richiesti per la censura processuale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con menzione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nella censura sull’abuso del diritto, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione in modo decisivo, ritenendo assorbente l’altra ratio decidendi
richiamato come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la censura è stata respinta perché il ricorso non scalfiva la seconda autonoma ratio sulla pendenza del rapporto appaltistico
la cessione d’azienda comporta il subentro nei contratti ancora pendenti; nel caso concreto il rapporto di appalto era ancora pendente perché il collaudo era solo provvisorio e non definitivo
la Corte ha implicitamente distinto la responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. dal diverso subentro contrattuale ex art. 2558 c.c., valorizzando quest’ultimo titolo di responsabilità
invocato per contestare la qualificazione della vicenda come lesione del credito; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non incideva sulla ratio autonoma dell’inadempimento contrattuale
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per irrilevanza rispetto alla ratio decisiva della sentenza impugnata
norma processuale di inquadramento dei motivi per violazione di legge
norma processuale di inquadramento del motivo sulla nullità della CTU
richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta invalidità delle operazioni peritali
richiamato nel terzo motivo per contestare lo svolgimento della consulenza tecnica
richiamato nel terzo motivo per contestare la consulenza tecnica e il contraddittorio tecnico
richiamato nel terzo motivo in tema di consulenza tecnica
richiamato nel terzo motivo in tema di consulenza tecnica
la Corte ha rilevato il difetto di specificità del ricorso per mancata indicazione del contenuto dei documenti e della loro rilevanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso
art. 199, comma 3, d.P.R. n. 554 del 1999
ha disciplinato il carattere provvisorio del certificato di collaudo e la garanzia dell’appaltatore per difformità e vizi fino alla definitività del collaudo
Massime di principio
- In caso di cessione d’azienda, la società cessionaria subentra nei contratti ancora pendenti del cedente ai sensi dell’art. 2558 c.c.; se il rapporto non è ancora definitivamente esaurito, il subentro opera anche quando il contratto non sia espressamente menzionato nell’atto di cessione.
- Nel valutare la tenuta di una sentenza, occorre confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome: se una di esse regge da sola il dispositivo, le censure rivolte alle altre possono risultare inammissibili o comunque irrilevanti.
- Nel contratto di appalto di opera pubblica, la provvisorietà del collaudo e la permanenza del termine biennale di garanzia per difformità e vizi possono mantenere vivo il rapporto contrattuale fino alla definitività del collaudo, con conseguente rilevanza del subentro del cessionario dell’azienda appaltatrice.
- La censura di nullità processuale è inammissibile se si denuncia un vizio meramente formale senza indicare quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sia derivato alla parte.
- Per denunciare efficacemente un vizio della consulenza tecnica o della acquisizione documentale è necessario rispettare gli oneri di specificità, indicando il contenuto dei documenti, la loro rilevanza e la sede processuale in cui la relativa eccezione è stata tempestivamente proposta.
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