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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27143/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a lei ascritto (in concorso) in relazione a versamenti effettuati dalla parte offesa Baldasseroni Massimiliano sui conti della cooperativa C.S.A. e al mancato riversamento di tali somme all'Agenzia delle Entrate. In Cassazione proponeva cinque motivi: 1) mancanza di prova della responsabilità e dell'elemento soggettivo; 2) errata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (sosteneva che, trovandosi una causa estintiva, si sarebbe dovuta pronunciare assoluzione se risultava assenza del fatto) e che ella non aveva controllo sui conti della cooperativa; 3) violazione dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione per aver dato peso solo alla dichiarazione della parte civile; 4) violazione degli artt. 157 e 161 c.p. sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata già prima della sentenza di primo grado; 5) violazione dell'art. 578 c.p.p. per insufficiente motivazione sulla responsabilità civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi generici e diretti a una non consentita rivalutazione del merito probatorio, evidenziando che la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato sulla responsabilità richiamando la testimonianza della parte civile (Baldasseroni) e gli elementi probatori a sostegno. Quanto ai motivi sulla prescrizione, la Cassazione ha rilevato l'assenza di un calcolo specifico da parte della difesa e ha accertato che il reato è stato commesso fino al maggio 2015; con la sentenza di primo grado dell'11 aprile 2022 il termine di prescrizione prorogato (pari a 7 anni e 6 mesi) è scaduto l'11 novembre 2022, dunque dopo la sentenza di primo grado, escludendo la decorrenza anteriore invocata dalla difesa. La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione, da parte della Corte d'Appello, del danno subito dalla parte civile e della responsabilità civile della ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, a versare €3.000 alla cassa delle ammende, con espresso richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La difesa invocava la pronuncia assolutoria in presenza di causa estintiva se risultasse assenza del fatto; la Corte ha ritenuto la questione genericamente prospettata e ha osservato che la presenza di una causa estintiva non comporta automaticamente l'assoluzione quando dagli atti non risulti l'assenza del fatto.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha considerato la censura generica e ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata, avendo valutato le dichiarazioni della parte civile e tratto da esse conseguenze logiche sulla responsabilità.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla prescrizione: la Corte ha effettuato il calcolo temporale ritenendo che il reato fosse consumato fino al maggio 2015 e che il termine di prescrizione prorogato (7 anni e 6 mesi) fosse scaduto il 11 novembre 2022, cioè dopo la sentenza di primo grado (11 aprile 2022), escludendo quindi la maturazione anteriore invocata dalla difesa.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Censurato per presunta insufficiente motivazione sulla responsabilità civile: la Corte ha ritenuto infondata la critica, ritenendo che la Corte d'Appello avesse congruamente individuato il danno subito dalla parte civile (mancato versamento all'Erario delle somme vincolate) e motivato la conferma delle statuizioni civili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla misura equitativa dell'ammenda: in assenza di dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, è stata disposta una somma equitativa (€3.000) da versare alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche o basate su una rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non entra nel merito della valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito se la motivazione di questi ultimi è adeguata e congrua.
  • Quando si contestano calcoli di prescrizione è necessario fornire un computo temporale chiaro e dettagliato; affermazioni generiche sulla decorrenza non sono sufficienti.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce automaticamente la conferma di responsabilità civile se i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il danno e il nesso con il comportamento contestato.
  • Le doglianze sulla motivazione devono indicare esattamente quali elementi probatori sarebbero stati ignorati o valutati erroneamente; l'assenza di indicazioni precise conduce all'inammissibilità.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in base alla normativa e alla giurisprudenza costituzionale.

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