Cassazione Penale, Ordinanza n. 23023/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GIP di Lecce ha applicato all'imputato la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per i delitti di associazione per delinquere, anche aggravata dalla partecipazione armata, riciclaggio e autoriciclaggio, con riferimento a condotte descritte nel capo di imputazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 448 c.p.p., travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, nonché mancanza, insufficienza o illogicità della motivazione. La doglianza mirava in sostanza a contestare la qualificazione giuridica delle condotte e la tenuta motivazionale della sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione sia consentito solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che nel caso concreto non ricorresse alcuna palese erronea qualificazione giuridica immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Le ulteriori censure sono state giudicate generiche e, in parte, non deducibili in sede di legittimità perché attinenti al travisamento/erronea valutazione dei fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, base della sentenza impugnata
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
il ricorso è stato proposto deducendo violazione di legge e vizi motivazionali
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
la censura sulla qualificazione giuridica è scrutinabile solo se l'errore è palese e immediatamente percepibile dal capo di imputazione
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per la condanna alla sanzione pecuniaria
artt. 416, commi primo e secondo, 110, 453, nn. 1) e 3), 81 e 648-ter, primo comma, c.p.
titoli di reato oggetto della sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito trasformarlo in un nuovo giudizio sul merito o sulla valutazione dei fatti.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore risulti immediatamente e manifestamente percepibile rispetto al contenuto del capo di imputazione; sono quindi inammissibili le censure che richiedono valutazioni interpretative non evidenti.
- Le doglianze di travisamento della prova, erronea valutazione dei fatti o insufficienza della motivazione non sono, di regola, scrutinabili in sede di legittimità avverso il patteggiamento se eccedono i limiti tassativi di legge.
- In caso di ricorso inammissibile non giustificato da assenza di colpa del ricorrente, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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