Cassazione Penale, Sentenza n. 33543/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Salerno sollevando: (i) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita presso il difensore indicato quale domiciliatario anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, con conseguente nullità degli atti successivi; (ii) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata nomina di una perizia per accertare la falsità dei beni oggetto del reato; (iii) vizio di motivazione in relazione alla esclusione della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto) e alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alle censure: (i) la presunta nullità della notificazione è stata ritenuta sanata e/o non tempestivamente dedotta, poiché il difensore ha operato nel processo (richiesta di trattazione, partecipazione alle udienze) senza eccepire la validità della notificazione; (ii) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e della perizia è infondata: la rinnovazione in appello è necessaria solo per prove sopravvenute o se il giudice non è in grado di decidere sugli atti, e la Corte ha motivato che la perizia non era necessaria dato che il falso era evidente e riconosciuto dagli operatori di polizia giudiziaria; (iii) la contravvenzione di incauto acquisto non è configurabile senza la prova dell'acquisto e della provenienza del bene, elementi mancanti nel caso, sicché la fattispecie ricade nella ricettazione; (iv) la sospensione condizionale della pena è stata correttamente negata con motivazione conforme agli artt. 164 e 168 c.p., in considerazione di precedenti condizionali già concesse e utilizzate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come parte dei reati per cui l'imputato è stato giudicato; la sentenza di legittimità non censura gli elementi di reato con riferimento a tale articolo nel motivo ritenuto inammissibile
Norma richiamata come parte dei reati per cui l'imputato è stato condannato (ricettazione o falsificazione); la Corte non ha accolto le censure sul merito relative a tali reati
La Corte precisa che per configurare l'incauto acquisto è necessario provare l'effettivo acquisto e la provenienza della cosa; in mancanza di tali elementi, la fattispecie si inquadra nella ricettazione
Riferita alla sanatoria speciale delle nullità: la Corte rimarca che alcune nullità sono soggette a sanatoria quando non hanno pregiudicato il diritto di difesa e non sono state tempestivamente dedotte
Richiamata in relazione alle sanatorie generali: la mancata impugnazione tempestiva può comportare la perdita della rilevanza della nullità
Richiamata in ordine alle regole di deducibilità delle nullità e delle contestazioni processuali nell'ambito del giudizio d'appello
Richiamato in relazione ai termini di rilevabilità delle nullità: le nullità intermedie devono essere tempestivamente eccepite nell'ambito del giudizio di appello
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire i limiti dell'impugnazione in cassazione con riferimento alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'appello/ragioni di cassazione su tale punto sono ammissibili solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha valutato la sussistenza dei presupposti e motivato la negazione in conformità a tale articolo
Collegata all'art. 164 in tema di sospensione condizionale della pena; utilizzata dalla Corte per motivare la negazione del beneficio, alla luce dei precedenti condizionali già fruiti dall'imputato
Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La nullità della notificazione eseguita presso il difensore anziché al domicilio eletto può essere sanata se risulta che l'imputato ha comunque avuto conoscenza dell'atto e non ha tempestivamente eccepito la nullità: è fondamentale eccepire subito la nullità nel giudizio di appello per conservarne la rilevabilità.
- La rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello (inclusa la nomina di perizia) è ammessa di norma solo per prove sopravvenute o qualora il giudice ritenga di non poter decidere sugli atti in suo possesso; il diniego, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione.
- Per configurare l'ipotesi di incauto acquisto (art. 712 c.p.) è necessario dimostrare l'effettivo acquisto e la provenienza del bene: l'assenza di tali elementi può far ricadere la fattispecie nella ricettazione.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata se sussistono ostativi concreti, come precedenti concessioni del beneficio; la motivazione deve richiamare i presupposti normativi (artt. 164 e 168 c.p.).
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta quasi sempre la condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, l'irrogazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →