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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33543/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 07/10/2022 della Corte d'appello di Salerno sollevando: (i) nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, eseguita presso il difensore indicato quale domiciliatario anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, con conseguente nullità degli atti successivi; (ii) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata nomina di una perizia per accertare la falsità dei beni oggetto del reato; (iii) vizio di motivazione in relazione alla esclusione della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto) e alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alle censure: (i) la presunta nullità della notificazione è stata ritenuta sanata e/o non tempestivamente dedotta, poiché il difensore ha operato nel processo (richiesta di trattazione, partecipazione alle udienze) senza eccepire la validità della notificazione; (ii) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e della perizia è infondata: la rinnovazione in appello è necessaria solo per prove sopravvenute o se il giudice non è in grado di decidere sugli atti, e la Corte ha motivato che la perizia non era necessaria dato che il falso era evidente e riconosciuto dagli operatori di polizia giudiziaria; (iii) la contravvenzione di incauto acquisto non è configurabile senza la prova dell'acquisto e della provenienza del bene, elementi mancanti nel caso, sicché la fattispecie ricade nella ricettazione; (iv) la sospensione condizionale della pena è stata correttamente negata con motivazione conforme agli artt. 164 e 168 c.p., in considerazione di precedenti condizionali già concesse e utilizzate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod.pen.

    Norma richiamata come parte dei reati per cui l'imputato è stato giudicato; la sentenza di legittimità non censura gli elementi di reato con riferimento a tale articolo nel motivo ritenuto inammissibile

  • art. 648 cod.pen.

    Norma richiamata come parte dei reati per cui l'imputato è stato condannato (ricettazione o falsificazione); la Corte non ha accolto le censure sul merito relative a tali reati

  • art. 712 cod.pen.

    La Corte precisa che per configurare l'incauto acquisto è necessario provare l'effettivo acquisto e la provenienza della cosa; in mancanza di tali elementi, la fattispecie si inquadra nella ricettazione

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Riferita alla sanatoria speciale delle nullità: la Corte rimarca che alcune nullità sono soggette a sanatoria quando non hanno pregiudicato il diritto di difesa e non sono state tempestivamente dedotte

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle sanatorie generali: la mancata impugnazione tempestiva può comportare la perdita della rilevanza della nullità

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine alle regole di deducibilità delle nullità e delle contestazioni processuali nell'ambito del giudizio d'appello

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini di rilevabilità delle nullità: le nullità intermedie devono essere tempestivamente eccepite nell'ambito del giudizio di appello

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato per stabilire i limiti dell'impugnazione in cassazione con riferimento alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'appello/ragioni di cassazione su tale punto sono ammissibili solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado

  • art. 164 cod.pen.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha valutato la sussistenza dei presupposti e motivato la negazione in conformità a tale articolo

  • art. 168 cod.pen.

    Collegata all'art. 164 in tema di sospensione condizionale della pena; utilizzata dalla Corte per motivare la negazione del beneficio, alla luce dei precedenti condizionali già fruiti dall'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La nullità della notificazione eseguita presso il difensore anziché al domicilio eletto può essere sanata se risulta che l'imputato ha comunque avuto conoscenza dell'atto e non ha tempestivamente eccepito la nullità: è fondamentale eccepire subito la nullità nel giudizio di appello per conservarne la rilevabilità.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello (inclusa la nomina di perizia) è ammessa di norma solo per prove sopravvenute o qualora il giudice ritenga di non poter decidere sugli atti in suo possesso; il diniego, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione.
  • Per configurare l'ipotesi di incauto acquisto (art. 712 c.p.) è necessario dimostrare l'effettivo acquisto e la provenienza del bene: l'assenza di tali elementi può far ricadere la fattispecie nella ricettazione.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata se sussistono ostativi concreti, come precedenti concessioni del beneficio; la motivazione deve richiamare i presupposti normativi (artt. 164 e 168 c.p.).
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta quasi sempre la condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, l'irrogazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale valutare la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.

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