Cassazione Civile, Ordinanza n. 35561/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento per l’anno 2006 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha inoltre presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018 e ha dato prova del versamento della prima rata prevista dalla norma. Il ricorso per cassazione verteva esclusivamente sull’atto relativo al 2006, mentre per l’annualità 2007 la controversia era già coperta da giudicato.
La decisione
La Corte ha rilevato che la definizione agevolata della lite si era perfezionata, poiché risultavano provati il versamento della prima rata e il decorso del termine del 31 dicembre 2020 senza diniego del condono né istanza di trattazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la relativa previsione opera soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non si applica all’estinzione per definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata e il versamento della prima rata, in assenza di diniego e di istanza di trattazione entro il termine previsto, determinano il perfezionamento della definizione e la conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; non è estensibile analogicamente all’estinzione del giudizio.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni rimaste soccombenti nei casi tipici previsti dalla legge.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia provato il versamento della prima rata e sia decorso infruttuosamente il termine previsto senza diniego dell’istanza, comporta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non può applicarsi oltre i casi espressamente previsti dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione agevolata, la disciplina sanzionatoria del contributo unificato non trova applicazione, perché manca una soccombenza nel merito o processuale nei tipi tassativamente contemplati.
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