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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12470/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per un reato ricompreso nell'art. 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione e violazione dell'art. 545-bis, comma 1, lettera c), c.p.p. per il mancato avviso, da parte del giudice di merito, della possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981. Il ricorrente sosteneva quindi che l'omissione di tale avviso avrebbe inciso sulla validità della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente valorizzato il carattere discrezionale della scelta sulle pene sostitutive: il giudice non è tenuto a proporle in ogni caso e l'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, lettera c), c.p.p. non determina nullità della sentenza, perché presuppone un'implicita valutazione di insussistenza dei presupposti per accedervi. La Corte ha inoltre richiamato l'ampia motivazione della decisione di merito sulla non idoneità delle pene sostitutive alla rieducazione dell'appellante, anche in considerazione dei precedenti penali e della recidiva. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 6, d.l. n. 14 del 2017

    Indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello; la pronuncia non ne approfondisce la struttura, limitandosi a prenderlo a riferimento come titolo di responsabilità.

  • art. 545-bis, comma 1, lettera c), c.p.p.

    L'omesso avviso della possibilità di sostituzione della pena detentiva non comporta automaticamente nullità della sentenza, perché il giudice conserva un potere discrezionale sulla concedibilità della pena sostitutiva e la mancata formulazione dell'avviso presuppone una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti.

  • art. 53 della legge n. 689 del 1981

    È richiamato quale fonte delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 2000

    È richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice non ha un obbligo generalizzato di proporre all'imputato una pena sostitutiva, poiché la relativa applicazione resta affidata a una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti.
  • L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis, comma 1, lettera c), c.p.p. non determina di per sé la nullità della sentenza, quando dalla motivazione emerga implicitamente che il giudice ha escluso la concedibilità della misura sostitutiva.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una censura astratta senza confutare la concreta motivazione sul punto decisivo.
  • Ai fini della concessione delle pene sostitutive, la presenza di molteplici precedenti condanne e la reiterazione di condotte criminose possono legittimare il giudizio di inidoneità della misura rispetto alla finalità rieducativa.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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